Attribuzione al lavoratore dell'indennità di reperibilità (d.lgs. n. 66/2003)

Paola Salazar

inquadramento

Al lavoratore al quale viene richiesto di essere reperibile fuori dell'orario di lavoro viene riconosciuta una indennità di reperibilità; durante tale periodo il prestatore di lavoro non è obbligato a rimanere “al lavoro” né può dirsi costantemente impegnato “nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni” (fatta salva l'ipotesi in cui durante detto periodo egli sia chiamato in servizio).

Formula

A decorrere dal mese di .... Le verrà attribuita una indennità di reperibilità di Euro .... lordi mensili/orari secondo quanto contrattualmente previsto.

Con riferimento alle nuove mansioni assegnate, infatti, Lei si assume l'obbligo accessorio di essere reperibile, fuori dell'orario di lavoro, nei seguenti giorni .....

Le viene richiesto di essere rintracciabile nel caso sia necessario eseguire una prestazione di lavoro di modo che Lei si possa recare in breve tempo sul luogo di lavoro.

L'indennità sarà considerata utile ai fini del trattamento di fine rapporto, ma non concorrerà al computo degli altri istituti retributivi contrattuali.

Luogo e data ....

Il datore di lavoro ....

commento

La regolazione della reperibilità non si trova, se non per un riferimento all'interno del d.lgs. n. 66/2003, nella legislazione bensì principalmente nella contrattazione collettiva.

La pronta reperibilità, pur essendo un'obbligazione che trova causa nel rapporto di lavoro, non può essere equiparata alla prestazione effettiva di attività di lavoro, in quanto è di tutta evidenza che la mera disponibilità all'eventuale prestazione incide diversamente sulle energie psicofisiche del lavoratore rispetto al lavoro effettivo e riceve una diversa tutela dall'ordinamento (Cass. n. 11727/2013; sulla reperibilità v. Cass. n. 20648/2017).

Negli anni successivi viene affermato che il periodo di reperibilità può essere qualificato come orario di lavoro anche in assenza di un obbligo di permanenza del dipendente presso il luogo di lavoro, qualora l'insieme dei vincoli imposti risulti tale da limitare in modo significativo la possibilità di gestire liberamente il tempo di attesa e di dedicarsi ai propri interessi personali.

A tal fine, occorre valutare in concreto, da un lato, il tempo entro il quale il lavoratore deve riprendere l'attività a seguito della chiamata del datore di lavoro e, dall'altro, la frequenza media degli interventi che è tenuto a effettuare nel corso del periodo di reperibilità. Inoltre, qualora il servizio di reperibilità ricada nel giorno destinato al riposo settimanale, il datore di lavoro è tenuto, anche d'ufficio, a riconoscere al lavoratore un corrispondente riposo compensativo (Cass. ord. n. 16582/2022).

I periodi di reperibilità e le ore di guardia non integrano una categoria intermedia tra orario di lavoro e tempo di riposo; si tratta di periodi che devono essere ricondotti all'una o all'altra nozione: l'intervallo temporale in cui il lavoratore rimane a disposizione del datore di lavoro va qualificato, di volta in volta, come orario di lavoro oppure come periodo di riposo (Cass. n. 32418/2023 che ha ridefinito i confini dell'istituto della reperibilità del lavoratore e il trattamento economico applicabile). Inoltre, laddove le limitazioni imposte al lavoratore durante la reperibilità siano tali da comprimere significativamente la possibilità di disporre liberamente del proprio tempo, il relativo periodo deve essere qualificato come orario di lavoro. Diversamente, laddove il regime di pronta disponibilità consenta al lavoratore di attendere liberamente ai propri interessi personali e sociali, il tempo in questione rientra nel periodo di riposo (Cass. n. 32418/2023).

Negli anni si è dunque passati dal considerare la reperibilità come una prestazione accessoria separata dal lavoro (2013-2017) ad una visione binaria e protettiva (2022-2023), in cui la reperibilità con vincoli o presenza fisica è riconosciuta come orario di lavoro per la tutela della salute.

Infine, si ricorda che nel caso di effettiva chiamata nel periodo di reperibilità, le ore lavorative prestate saranno computate nell'orario di lavoro e a tale stregua retribuite.

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