Accettazione (con riserva) di anticipazione sul TFR richiesta dal lavoratore (art. 2120 c.c.)

Paola Salazar

Inquadramento

Il lavoratore può chiedere al proprio datore di lavoro un'anticipazione - motivandola - sul trattamento di fine rapporto maturato, nella misura percentuale specificata ed entro il limite percentuale di legge.

Formula

Si fa riferimento alla Sua del ....con la quale Ella ha fatto richiesta di anticipazione del TFR per comunicarle che la stessa sarà accolta/viene accolta- con riserva - a seguito della verifica della documentazione presentata.

La somma di Euro ... pari al ... % della quota di accantonamento maturata, sarà corrisposta con la retribuzione del mese di ... e se ricorre il caso, aggiungere qualora Lei ci faccia pervenire la seguente documentazione ad integrazione di quanto già presentato: ... [1].

Luogo e data ...

Il datore di lavoro ...

1. Inserire la descrizione della documentazione mancante da presentare.

COMMENTO

Il trattamento di fine rapporto (TFR) si configura quale retribuzione a carattere differito della quota periodica afferente le singole retribuzioni e matura di anno in anno in relazione in relazione al lavoro prestato e all'ammontare della retribuzione. Il TFR, infatti, matura attraverso il meccanismo dell'accantonamento e della rivalutazione, tant'è che viene pacificamente ammessa - in pendenza di rapporto - l'azione di accertamento del "quantum" e quella di pagamento anticipato di quote percentuali dell'intero, in presenza delle ipotesi di legge (Cass. n. 96/2003).

Esso assolve ad una duplice funzione, retributiva e previdenziale. Retributiva in quanto esso si presenta sotto forma di compenso alla cessazione del rapporto di lavoro e previdenziale consentendo al lavoratore di affrontare eventuali difficoltà economiche legate alla cessazione del rapporto di lavoro e della retribuzione. La funzione previdenziale è ora tanto più evidente se si considera che il TFR viene dirottato sulla previdenza complementare quale strumento di sostegno ai fondi pensione che erogano i trattamenti di pensione ai propri iscritti (d.lgs. n. 252/2005).

Hanno diritto al TFR (diritto indisponibile per il lavoratore), giusto quanto previsto dal nostro ordinamento (art. 2120 c.c.), tutti i lavoratori subordinati che cessano il rapporto di lavoro, indipendentemente dal tipo di rapporto di lavoro in essere e anche in prova, per qualunque causa (compresa la morte del lavoratore nel qual caso il TFR spetta al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado, o, in mancanza di essi, secondo le norme della successione legittima. La ripartizione della somma da liquidare, se non vi è accordo fra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno ed è nullo ogni patto anteriore alla morte del lavoratore circa l'attribuzione e la ripartizione delle somme spettanti a titolo di TFR).

Il diritto a percepire TFR nasce alla cessazione del rapporto di lavoro, anche se sul punto non sempre vi è stata concordia sia nelle posizioni espresse dalle Corti (Cass. n. 9189/1991; Cass. n. 12548/1998) che in dottrina.

Il TFR, ad ogni modo, non può che essere richiesto alla cessazione del rapporto di lavoro (momento dal quale decorre tra l'altro ex art. 2948, n. 5 c.c. la prescrizione estintiva quinquennale), aspetto, questo, da non confondersi con la fattispecie, ammessa e regolata, dell'anticipazione del TFR (Cass. n. 11470/1997). In relazione a questa affermazione e cioè che il TFR sia da liquidare solo alla cessazione del rapporto di lavoro, si deve ricordare che - in deroga a quanto previsto dall'art. 2120 c.c. e in via del tutto sperimentale - in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, è stata prevista la possibilità da parte dei lavoratori dipendenti di chiedere la liquidazione di TFR mensilmente maturato (art. 1, comma 26, l. n. 190/2014). Si osservi, inoltre, che secondo l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL - Nota 3 aprile 2025, n. 616) e per la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 13525/2025) gli accordi individuali per l'anticipo mensile del TFR in busta paga non sono legittimi in quanto ogni forma di anticipazione deve necessariamente rispettare i vincoli ex art. 2120 c.c.

Per ulteriori approfondimenti si veda il Commento riportato nella formula di Richiesta al datore di lavoro di anticipazione del trattamento di fine rapporto (art. 1 l. n. 297/1982).

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