Richiesta al datore di lavoro di acconto del trattamento di fine rapporto (art. 1 l. n. 297/1982)

Paola Salazar

inquadramento

Il lavoratore può chiedere al proprio datore di lavoro un acconto sul trattamento di fine rapporto maturato, prima che sia definitivamente liquidato il TFR e senza che siano presenti particolari condizioni.

Formula

Il sottoscritto ...., nato a ...., il ...., residente a ...., via ...., n. ...., C.F. ...., assunto presso codesto datore di lavoro dal ...., chiede a titolo di acconto una somma di TFR pari ad Euro .....

Data e luogo ....

Il lavoratore/La lavoratrice ....

commento

Il trattamento di fine rapporto (TFR) si configura quale retribuzione a carattere differito della quota periodica afferente le singole retribuzioni e matura di anno in anno in relazione in relazione al lavoro prestato e all'ammontare della retribuzione. Il TFR, infatti, matura attraverso il meccanismo dell'accantonamento e della rivalutazione, tant'è che viene pacificamente ammessa – in pendenza di rapporto – l'azione di accertamento del “quantum” e quella di pagamento anticipato di quote percentuali dell'intero, in presenza delle ipotesi di legge (Cass. n. 96/2003).

Esso assolve ad una duplice funzione, retributiva e previdenziale. Retributiva in quanto esso si presenta sotto forma di compenso alla cessazione del rapporto di lavoro e previdenziale consentendo al lavoratore di affrontare eventuali difficoltà economiche legate alla cessazione del rapporto di lavoro e della retribuzione. La funzione previdenziale è ora tanto più evidente se si considera che il TFR viene dirottato sulla previdenza complementare quale strumento di sostegno ai fondi pensione che erogano i trattamenti di pensione ai propri iscritti (d.lgs. n. 252/2005).

Hanno diritto al TFR (diritto indisponibile per il lavoratore), giusto quanto previsto dal nostro ordinamento (art. 2120 c.c.) tutti i lavoratori subordinati che cessano il rapporto di lavoro, indipendentemente dal tipo di rapporto di lavoro in essere e anche in prova, per qualunque causa (compresa la morte del lavoratore nel qual caso il TFR spetta al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado, o, in mancanza di essi, secondo le norme della successione legittima. La ripartizione della somma da liquidare, se non vi è accordo fra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno ed è nullo ogni patto anteriore alla morte del lavoratore circa l'attribuzione e la ripartizione delle somme spettanti a titolo di TFR).

Il diritto a percepire TFR nasce alla cessazione del rapporto di lavoro, anche se sul punto non sempre vi è stata concordia sia nelle posizioni espresse dalle Corti (Cass. n. 9189/1991; Cass. n. 12548/1998) che in dottrina.

Il TFR, ad ogni modo, non può che essere richiesto alla cessazione del rapporto di lavoro (momento dal quale decorre tra l'altro ex art. 2948, n. 5 c.c. la prescrizione estintiva quinquennale), aspetto, questo, da non confondersi con la fattispecie, ammessa e regolata, dell'anticipazione del TFR (Cass. n. 11470/1997). In relazione a questa affermazione e cioè che il TFR sia da liquidare solo alla cessazione del rapporto di lavoro, si deve ricordare che – in deroga a quanto previsto dall'art. 2120 c.c. e in via del tutto sperimentale, in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, è stata prevista la possibilità da parte dei lavoratori dipendenti di chiedere la liquidazione di TFR mensilmente maturato (art. 1, comma 26, l. n. 190/2014). Si osservi, inoltre, che secondo l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL - Nota 3 aprile 2025, n. 616) e per la giurisprudenza (Cass. n. 13525/2025) di legittimità gli accordi individuali per l'anticipo mensile del TFR in busta paga non sono legittimi in quanto ogni forma di anticipazione deve necessariamente rispettare i vincoli ex art. 2120 c.c.

Tornando al tema del computo, il TFR si calcola sommando per ciascun anno di servizio (per anno di servizio si deve intendere ogni anno civile in cui è intercorso il rapporto di lavoro) una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La regola sulla quota di calcolo è una regola che si può considerare “generale”, inderogabile sia dalla contrattazione collettiva che dalla contrattazione individuale (maturazione in percentuale è, invece, ammessa in casi particolari previsti dai CCNL, per gli OTD – operai a tempo determinato).

Per il computo e per il meccanismo di calcolo si rinvia alla formula “Richiesta al datore di lavoro di anticipazione del trattamento di fine rapporto”.

Se il contratto collettivo non prevede nulla, il lavoratore può chiedere che sia immediatamente liquidato. L'obbligazione di pagamento grava in ogni caso sul datore, anche con riferimento alle quote maturate dal 1° gennaio 2007 e destinate al Fondo di tesoreria INPS nelle imprese obbligate, che vengono da questi anticipate e successivamente recuperate mediante compensazione.

La l. n. 297/1982 ha inoltre previsto l'istituzione presso l'INPS di un “Fondo di Garanzia” per il trattamento di fine rapporto con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del TFR spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.

Il lavoratore può chiedere un acconto prima che sia definitivamente liquidato il TFR e senza che siano presenti particolari condizioni. Si annota, infatti che l'acconto sul TFR non va confuso con l'anticipo. Per l'anticipo si veda la formula di Richiesta al datore di lavoro di anticipazione del trattamento di fine rapporto (art. 1 l. n. 297/1982).

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