Quietanza per anticipo sul trattamento di fine rapporto (l. n. 297/1982, art. 1)InquadramentoIl lavoratore riceve alla cessazione del rapporto di lavoro la somma spettante a titolo di trattamento di fine rapporto maturato con riferimento al periodo di tempo lavorato. FormulaCon la presente, il/la sottoscritto/a ..., nato/a a ..., il ..., residente a ..., via ..., n ..., C.F. ..., assunto/a presso codesto datore di lavoro dal ...,dichiara di ricevere la somma di Euro ..., a titolo di anticipazione sul trattamento di fine rapporto che viene detratta, a tutti gli effetti, dal TFR stesso. Luogo e data ... Il lavoratore ... COMMENTOIl trattamento di fine rapporto (TFR) si configura quale retribuzione a carattere differito della quota periodica afferente le singole retribuzioni e matura di anno in anno in relazione in relazione al lavoro prestato e all'ammontare della retribuzione. Il TFR, infatti, matura attraverso il meccanismo dell'accantonamento e della rivalutazione, tant'è che viene pacificamente ammessa - in pendenza di rapporto - l'azione di accertamento del "quantum" e quella di pagamento anticipato di quote percentuali dell'intero, in presenza delle ipotesi di legge (Cass. n. 96/2003). Esso assolve ad una duplice funzione, retributiva e previdenziale. Retributiva in quanto esso si presenta sotto forma di compenso alla cessazione del rapporto di lavoro e previdenziale in quanto consente al lavoratore di affrontare eventuali difficoltà economiche legate alla cessazione del rapporto di lavoro e della retribuzione. La funzione previdenziale è ora tanto più evidente se si considera che il TFR viene dirottato sulla previdenza complementare quale strumento di sostegno ai fondi pensione che erogano i trattamenti di pensione ai propri iscritti (d.lgs. n. 252/2005). Hanno diritto al TFR (diritto indisponibile per il lavoratore), giusto quanto previsto dal nostro ordinamento (art. 2120 c.c.) tutti i lavoratori subordinati che cessano il rapporto di lavoro, indipendentemente dal tipo di rapporto di lavoro in essere e anche in prova, per qualunque causa (compresa la morte del lavoratore nel qual caso il TFR spetta al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado, o, in mancanza di essi, secondo le norme della successione legittima. La ripartizione della somma da liquidare, se non vi è accordo fra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno ed è nullo ogni patto anteriore alla morte del lavoratore circa l'attribuzione e la ripartizione delle somme spettanti a titolo di TFR). Il diritto a percepire TFR nasce alla cessazione del rapporto di lavoro, anche se sul punto non sempre vi è stata concordia sia nelle posizioni espresse dalle Corti (Cass. n. 9189/1991; Cass. n. 12548/1998) che in dottrina. Per il computo e per il meccanismo di calcolo del TFR e per i casi di anticipazione si rinvia in generale alla formula “Richiesta al datore di lavoro di anticipazione del trattamento di fine rapporto”. |