Comunicazione preventiva di licenziamento per giustificato motivo oggettivo alla sede territoriale dell'Ispettorato del Lavoro

Francesco Rotondi

inquadramento

L'art. 7 della l. n. 604/1966 prevede, nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo disposto da un datore di lavoro avente i requisiti dimensionali di cui all'art. 18, comma 8, della l. n. 300/1970, una procedura ad hoc, con lo scopo di provocare la conciliazione delle parti.

Formula

Lettera raccomandata A/R

Spettabile Ispettorato del Lavoro di .... [1]

....

Lettera raccomandata A/R (o A mani)

E p.c. Egr. Sig./Gent. Sig.ra [2]

....

....

....

Con la presente, ai sensi dell'art. 7 della Legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificata dalla Legge n. 92/2012 (art. 1, comma 40), la scrivente Società .... in persona di .... [3] , comunica a codesta spettabile sede Territoriale dell'Ispettorato del Lavoro di .... l'intenzione di procedere al licenziamento del/della proprio/a dipendente, Sig./Sig.ra ...., per giustificato motivo ex art. 3 della l. n. 604/1966.

A fondamento del detto licenziamento vi è .... [4] .

Si fa presente che, nostro malgrado, non si è potuto provvedere ad un'utile ricollocazione del dipendente all'interno della nostra organizzazione, essendo risultata mancante una qualsivoglia posizione coerente con il suo inquadramento contrattuale.

Allo stato sono possibili le seguenti misure di ricollocazione ....

(Oppure: Allo stato non sono possibili misure di ricollocazione.)

Distinti saluti.

Luogo e data ....

Il datore di lavoro ....

[1]Competente è la sede territoriale dell'Ispettorato del lavoro nella cui circoscrizione il lavoratore presta la sua attività lavorativa.

[2]La comunicazione è validamente effettuata quanto recapitata al domicilio del lavoratore noto al datore di lavoro, in quanto indicato nel contratto di lavoro o a questi formalmente comunicato dal lavoratore, o è consegnata al lavoratore ed è da questi sottoscritta per ricevuta.

[3]Indicare il legale rappresentate o soggetto munito di idonei poteri per rappresentare la società.

[4]Debbono essere indicate le ragioni poste a fondamento del licenziamento onde consentire l'espletamento, in concreto, del tentativo di conciliazione.

commento

L'art. 7 l. n. 604/1966 prevede, nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (di cui all'art. 3, seconda parte, della l. n. 604/1966), disposto da un datore di lavoro avente i requisiti dimensionali di cui all'art. 18, comma 8, l. n. 300/1970, una specifica procedura finalizzata a provocare la conciliazione delle parti ed il coinvolgimento della sede territoriale dell'Ispettorato del lavoro.

Si ricorda che l'art. 18, comma 8, l. n. 300/1970 fa riferimento «al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici lavoratori o più di cinque se si tratta di imprenditore agricolo, nonché al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che nell'ambito dello stesso comune occupa più di quindici dipendenti e all'impresa agricola che nel medesimo ambito territoriale occupa più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa più di sessanta dipendenti”. Il comma 9 precisa, a riguardo, che, ai fini del computo del numero dei dipendenti, “si tiene conto dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge e i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale».

La procedura ha inizio con la comunicazione – precedente il licenziamento, che il datore di lavoro indirizza alla sede territoriale dell'Ispettorato del Lavoro del luogo nel quale il lavoratore presta la sua opera, trasmessa, per conoscenza, al lavoratore – nella quale il datore di lavoro dichiara l'intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo, indicando i motivi che ne sono alla base, oltre che le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato dalla misura espulsiva.

Al riguardo, la Corte d'Appello di Catanzaro (App. Catanzaro 18 novembre 2014) ha affermato che “l'obbligo di specificazione dei motivi di recesso nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo va assolto dal datore di lavoro con la comunicazione di cui all'art. 2, l. n. 604 del 1966, mentre la previa comunicazione di cui all'art. 7, l. n. 604/1966, per le finalità deflattive alle quali risponde la procedura stessa, deve contenere i requisiti minimi che consentono al lavoratore e all'organo deputato ad esperire la conciliazione di comprendere, in linea di massima, le ragioni della scelta espulsiva”.

Nel termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della richiesta, l'Ispettorato del Lavoro trasmette la convocazione alle parti. La legge prescrive che “la comunicazione contenente l'invito si considera validamente effettuata quando è recapitata al domicilio del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente comunicato dal lavoratore al datore di lavoro, ovvero è consegnata al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta” (art. 7, comma 4, l. n. 604/1966).

L'incontro ha luogo dinanzi alla commissione di conciliazione di cui all'art. 410 c.p.c., in seno al quale le parti possono farsi assistere dalle organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o conferiscono mandato, da un componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori, da un avvocato o un consulente del lavoro.

Ove sussista un “legittimo e documentato impedimento” del prestatore di lavoro a prendere parte all'incontro, è previsto che la procedura possa essere sospesa per un massimo di quindici giorni (art. 7, comma 9, l. n. 604/1966).

Nel coso della procedura, le parti esaminano anche l'eventualità di soluzioni alternative al recesso.

La procedura deve concludersi entro venti giorni dalla trasmissione della convocazione per l'incontro; è “fatta salva l'ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo” (art. 7, comma 6, l. n. 604/1966).

Ove il tentativo di conciliazione fallisca e, in ogni caso, decorso il termine perentorio di sette giorni anzidetto, il datore di lavoro può procedere con la comunicazione del licenziamento al lavoratore – si veda in proposito la formula “Licenziamento per giustificato motivo soggettivo con preavviso non lavorato (procedura ex art. 7 l. n. 300/1970)”.

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