Lettera di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (senza lavorazione preavviso)

Pietro Speziale

inquadramento

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva ovvero da motivazioni di natura organizzativa o legate al regolare funzionamento dell'organizzazione del lavoro. L'art. 7 della l. n. 604/1966 prevede, nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo che sia disposto da un datore di lavoro avente i requisiti dimensionali di cui all'art. 18, comma 8, della l. n. 300/1970, una procedura ad hoc, con lo scopo di provocare la conciliazione delle parti.

Formula

Egr. Sig./Gent. Sig.ra

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Lettera raccomandata A/R

OGGETTO: LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO (SENZA PREAVVISO)

Con la presente, Le comunichiamo il Suo licenziamento per giustificato motivo oggettivo ex art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

A fondamento della risoluzione vi è .... [1] .

Si rende noto che, nostro malgrado, non si è potuto provvedere ad una Sua utile ricollocazione all'interno della nostra organizzazione, essendo risultata mancante una qualsivoglia sistemazione che fosse coerente con il Suo inquadramento contrattuale ovvero anche inferiore.

In considerazione di ciò, il Suo rapporto di lavoro cessa in data .... [2] , con garanzia di corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso, che Le sarà corrisposta, unitamente alle spettanze di fine rapporto, nei consueti tempi tecnici.

La Sua documentazione di lavoro è a disposizione presso i nostri uffici di .....

Distinti saluti.

Luogo e data ....

Firma del datore di lavoro ....

[1]Debbono essere indicate, con sufficiente dettaglio, contestualmente alla comunicazione del recesso (art. 2 della l. n. 604/1966), le ragioni poste a fondamento del licenziamento. Ragioni, che, in base al disposto dell'art. 3 della l. n. 604/1966, debbono essere “inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”.

[2] Nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato all'esito del procedimento di cui all'art. 7 della l. n. 604/1966, il recesso “produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo è stato avviato, salvo l'eventuale diritto del lavoratore al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva” e il “periodo di eventuale lavoro svolto in costanza della procedura si considera come preavviso lavorato” (art. 1, comma 41, l. n. 92/2012). Serve, quindi, verificare la decorrenza del periodo di preavviso stabilita dal contratto collettivo applicabile.

commento

L'art. 7 l. n. 604/1966 prevede, nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo disposto da un datore di lavoro avente i requisiti dimensionali di cui all'art. 18, comma 8, l. n. 300/1970, una procedura ad hoc, con lo scopo di provocare la conciliazione delle parti ed il coinvolgimento della sede territoriale dell'Ispettorato del lavoro (si veda la formula “Comunicazione preventiva di licenziamento per giustificato motivo oggettivo all'Ispettorato del Lavoro”).

Di regola, il licenziamento produce i suoi effetti dal momento in cui il lavoratore ne viene a conoscenza (si rinvia al Commento alla Formula Lettera di licenziamento per giusta causa). Tuttavia, nelle ipotesi di licenziamento intimato all'esito del procedimento anzidetto, il recesso “produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo è stato avviato, salvo l'eventuale diritto del lavoratore al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva” e il “periodo di eventuale lavoro svolto in costanza della procedura si considera come preavviso lavorato” (art. 1, comma 41, l. n. 92/2012) [si veda il Commento alla formula “Lettera di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (procedura ex art. 7 l. n. 604/1966)”].

Il datore di lavoro può anche disporre che il rapporto cessi con effetto immediato e che al lavoratore venga corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso.

Si veda, per approfondimenti, la Formula “Comunicazione preventiva di licenziamento per giustificato motivo oggettivo alla sede territoriale dell'Ispettorato del Lavoro”.

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