Accordo sindacale ex art. 4, l. n. 223/1991

Francesco Rotondi

inquadramento

Il licenziamento, nella forma collettiva, si realizza quando vengano effettuati, da parte di un'impresa che occupi più di 15 dipendenti, almeno 5 licenziamenti, in ciascuna unità produttiva o in più unità produttive nell'ambito della stessa Provincia, nell'arco di 120 giorni, a seguito di una riduzione, di una trasformazione dell'attività o del lavoro, o della cessazione dell'attività. È previsto il rispetto di una specifica procedura che si articola in una fase cd. sindacale ed una eventuale cd. amministrativa.

Formula

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

Oggi ...., in ...., nell'ambito della procedura di licenziamento collettivo avviata ai sensi dell'art. 24, comma 1, della Legge 23 luglio 1991, n. 223, si sono incontrate:

...., rappresentate da .... (di seguito la Società o ....)

E

CGIL, in persona di ....

CISL, in persona di ....

UIL, in persona di ....

UGL, in persona di ....

nonché

le Rappresentanze territoriali e i Rappresentanti sindacali aziendali

(di seguito, congiuntamente, le “Organizzazioni Sindacali”)

PREMESSO CHE

– con lettera del ...., la Società .... ha avviato una procedura di riduzione del personale ex artt. 4 e 24, della l. n. 223/1991 relativamente a n. .... dipendenti in esubero, come indicati nell'allegato 1) da considerarsi parte integrante della presente lettera;

– con fax in data .... le Organizzazioni Sindacali hanno richiesto un incontro ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, della l. n. 223/1991;

– le Parti si sono incontrate in data odierna nell'ambito della suddetta procedura nel corso della quale la Società ha rappresentato alle Organizzazioni Sindacali le riduzioni di personale necessarie per fronteggiare .... che ha già comportato .... [1] ;

– in tale contesto, la Società ha effettuato una riorganizzazione del proprio assetto aziendale adottando le seguenti nuove misure .... [2] ;

– in aggiunta a quanto sopra, .... si rende altresì necessario, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali della restante parte dei dipendenti nell'attuale situazione di mercato, operare una riduzione di organico che andrà ad interessare .... [3] ;

– le Organizzazioni Sindacali hanno preso atto di quanto sopra ed hanno altresì richiesto di attivare percorsi di verifica interni volti a ricercare risoluzioni dei rapporti di lavoro su base volontaria. Specifici incontri verranno attivati a tale scopo a livello territoriale.

Le Parti, dopo ampia e lunga discussione, convengono quanto segue:

1) Le Premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

2) Le Organizzazioni Sindacali, rilevata la situazione di .... così come illustrata dall'azienda nella comunicazione di apertura della procedura datata ...., nonché nel corso delle riunioni tenutesi il .... e il ...., preso atto di quanto sopra, concordano con la Società che la stessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, l. n. 223/1991, nell'individuazione del n. .... di lavoratori da collocare in mobilità si atterrà:

– preliminarmente al criterio della volontarietà, inteso come non opposizione al licenziamento ed alla collocazione in mobilità, in modo che il numero e l'individuazione dei lavoratori da licenziare sia limitato a coloro che manifestino adesione all'accordo del ...., alle condizioni previste, entro la data del ...., da considerarsi data ultima di risoluzione dei rapporti di lavoro interessati;

– ovvero, successivamente ai criteri di scelta previsti dall'art. 5 della l. n. 223/1991 (esigenze tecnico-produttive ed organizzative, anzianità e carichi di famiglia) per quelle posizioni e quei lavoratori in esubero, come già individuati dall'accordo del .... e pure richiamati nell'allegato al presente accordo, che non dovessero essere coperti con il criterio della volontarietà sopra richiamato [4] .

In tutti i casi, la Società si impegna a riconoscere ai suddetti lavoratori da licenziare gli incentivi economici previsti nell'accordo del ...., qui integralmente richiamati, unicamente previa esplicita ed integrale adesione e sottoscrizione, da parte di ciascun dipendente interessato, di accettazione del licenziamento mediante rinuncia alla relativa impugnazione nonché di rinunzia a qualsivoglia pretesa connessa a qualunque titolo, nessuno escluso, all'intercorso rapporto di lavoro mediante sottoscrizione, presso la sede territoriale dell'Ispettorato del Lavoro competente o in sede sindacale, di apposito verbale sindacale di conciliazione ex artt. 2113 c.c. e 410 c.p.c., allegato in bozza e che diventa parte integrante del presente accordo (allegato 2); la sottoscrizione del detto verbale è condizione indispensabile per le erogazioni delle indennità previste in favore dei dipendenti.

Le Parti si danno atto di avere compiutamente esaminato tutti gli aspetti della procedura di mobilità, che con la firma del presente accordo deve considerarsi definitivamente espletata e conclusa.

Letto, confermato e sottoscritto.

....

Allegati:

1) elenco del personale dichiarato in esubero;

2) bozza del verbale sindacale di conciliazione.

Firme

....

....

[1]Indicare la situazione da affrontare e gli eventuali effetti e ricadute già registrate.

[2]Indicare le nuove misure eventualmente già adottate.

[3]Precisare le funzioni, le sedi, le filiali interessate.

[4]possono essere individuati criteri diversi purché oggettivi e connotati da razionalità ad es. la prossimità al trattamento pensionistico.

commento

Una volta ricevuta la comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo (si veda il Commento alla formula “Comunicazione di avvio della procedura”), entro 7 giorni, le RSA (o RSU, se costituite) e le associazioni di categoria possono richiedere un incontro al fine di esaminare le cause che hanno determinato l'eccedenza del personale e valutare un diverso utilizzo del personale eccedente, o di una parte di esso.

Un'autonoma procedura in deroga all'articolo 4 commi da 2 ad 8 è prevista dall'art. 189 del c.d. codice della Crisi (d.lgs n. 14/2019). La predetta disciplina non trova applicazione nell'ipotesi in cui si verta in ipotesi di amministrazione straordinaria delle grandi imprese.

Qualora la procedura di esame congiunto si concluda con un accordo, quest'ultimo può prevedere strumenti per affrontare, in tutto o in parte, l'esubero, tra cui il ricorso a strumenti diversi dal licenziamento, quali a titolo esemplificativo il ricorso alla CIGS o ai contratti di solidarietà.

L'accordo può anche prevedere (come previsto dall'art. 4, comma 11, l. n. 233/1991) l'assegnazione dei lavoratori eccedenti a mansioni diverse da quelle svolte (in conformità, peraltro, anche al novellato art. 2103 c.c.) o disciplinare il comando o il distacco di uno o più lavoratori dall'impresa di appartenenza ad un'altra.

L'accordo può, inoltre, prevedere criteri diversi od ulteriori rispetto a quelli legali indicati dall'art. 5 della legge in commento per l'individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità. Sotto questo profilo la giurisprudenza ha ritenuto legittimi al tri criteri “purché rispondenti a requisiti di obiettività e razionalità” (Cass. n. 27416/2023; Cass. n. 35490/2022).

Infine, può prevedere un termine più lungo rispetto ai 120 giorni per il licenziamento dei lavoratori in esubero.

In contrasto con il principio affermato dal prevalente orientamento giurisprudenziale sviluppatosi in sede di interpretazione del sistema normativo anteriore alla riforma del 2012 (per tutte, Cass. n. 5582/2012), l'art. 1, comma 45, l. n. 92/2012 ha previsto la possibilità di sanare “ad ogni effetto di legge” i vizi della comunicazione di avvio della procedura mediante un accordo sindacale concluso nel corso della procedura stessa.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario