Comunicazione ai sensi dell'art. 4, comma 9, l. n. 223/1991

Pietro Speziale

inquadramento

Il licenziamento, nella forma collettiva, si realizza quando vengano effettuati, da parte di un'impresa che occupi più di 15 dipendenti, almeno 5 licenziamenti, in ciascuna unità produttiva o in più unità produttive nell'ambito della stessa Provincia, nell'arco di 120 giorni, a seguito di una riduzione, di una trasformazione dell'attività o del lavoro, o della cessazione dell'attività. È previsto il rispetto di una specifica procedura che si articola in una fase cd. sindacale ed una eventuale cd. amministrativa.

Formula

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 9, LEGGE N. 223/1991

Luogo e data ....

Spettabili

.... [1] ,

PREMESSO CHE

– con comunicazione alle OO.SS. nonché all'Agenzia Regionale per il lavoro del ...., la .... (qui di seguito, anche la “Società”) ha avviato la procedura di mobilità di cui agli artt. 24 e 4, legge n. 223/1991 (qui di seguito, anche la Procedura) per n. .... dipendenti collocati sull'intero territorio nazionale (allegato 1);

– nel corso degli incontri tenutisi nei mesi di .... e che hanno interessato la RSA nonché le Organizzazioni Sindacali, le Parti hanno raggiunto un accordo (qui di seguito, anche solo l'“Accordo”) (allegato 2);

– l'Accordo ha previsto la scelta dei lavoratori da licenziare in applicazione del criterio di ....;

– la scrivente Società Vi comunica di aver provveduto, nelle date del .... e ...., all'intimazione del licenziamento di n. .... lavoratori specificamente indicati nelle schede anagrafiche allegate alla presente (allegato 3), unitamente la scheda della Società (allegato 4);

– tutti i n. .... lavoratori licenziati nell'ambito della Procedura sono stati individuati secondo il citato criterio, di cui all'Accordo (qui allegato), del .....

Ciò premesso, Vi comunichiamo che la Società ha provveduto in data .... ad intimare il licenziamento con effetto immediato ad un primo gruppo di .... lavoratori come da comunicazioni del .... già in Vostro possesso.

Successivamente il .... la Società ha provveduto ad intimare il licenziamento con effetto immediato ad un gruppo di .... lavoratori specificamente indicati nel prospetto riepilogativo e suddivisi per sede di appartenenza con l'indicazione del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello contrattuale, della data di nascita nonché dei carichi di famiglia (allegato 5).

Tutti i n. .... lavoratori indicati possiedono un'anzianità superiore a 12 mesi, con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con applicazione del CCNL .....

I detti recessi esauriscono il numero dei licenziamenti che la Società doveva intimare e, dunque, la procedura è definitivamente conclusa.

La scrivente dichiara altresì che nel semestre precedente la data di apertura della procedura occupava mediamente n. .... dipendenti.

Distinti saluti.

Firme

....

....

Allegati:

1) Lettera di apertura della mobilità;

2) Accordo sindacale del ....

3) Schede anagrafiche dei dipendenti;

4) Scheda azienda;

5) Prospetto riepilogativo dei dipendenti.

[1]Destinatari della comunicazione sono: Ministero del Lavoro, CGIL nazionale, CISL nazionale, UIL nazionale, UGL nazionale; Associazione datoriale di categoria nazionale; per ogni unità produttiva interessata: Regione/Provincia autonoma - Servizio politiche del lavoro; Agenzia Regionale del Lavoro; Commissione Regionale per il lavoro; Provincia interessata, Settore Politiche per il lavoro; Commissioni provinciali per il lavoro.

commento

Entro il termine di 7 giorni dall'invio della comunicazione dei licenziamenti (si vedano i Commenti alle formule “Comunicazione di avvio della procedura” e “Comunicazione individuale di recesso nel licenziamento collettivo”) l'impresa dovrà comunicare all'Ufficio Regionale del Lavoro, alla Commissione Regionale per l'Impiego e alle associazioni di categoria, di cui al comma 2 dell'art. 4 della l. n. 223/1991, l'elenco dei lavoratori licenziati con indicazione, per ciascuno di essi di:

– nominativo;

– residenza;

– età;

– qualifica e inquadramento;

– carichi di famiglia;

– modalità con cui sono stati applicati i criteri di scelta.

La comunicazione della chiusura della procedura di licenziamento collettivo deve essere inviata anche all'INPS.

Il mancato rispetto del termine di 7 giorni determina l'inefficacia del licenziamento (App. Catania 26 aprile 2025, n. 316).

La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha chiarito, che: «Inficia la validità della procedura di licenziamento collettivo la comunicazione ex art. 4, comma 9, l. n. 223/1991 trasmessa dal datore di lavoro senza l'indicazione delle modalità di applicazione dei criteri stabiliti per l'attribuzione dei punteggi relativi ai lavoratori collocati in mobilità, poiché non consente a questi ultimi di verificare se l'applicazione di quei criteri sia avvenuta in conformità alle clausole ed alle condizioni di cui all'accordo sindacale posto a base della procedura» (Cass. n. 12344/2016; App. Roma 14 gennaio 2025, n. 89).

«Nell'ipotesi di licenziamento collettivo per riduzione di personale, se pure, in linea generale, l'inefficacia del licenziamento, prevista dall'art. 5 l. n. 223/1991, per il caso di inosservanza delle procedure di cui all'art. 4, può ricorrere anche nel caso di violazione della disposizione dell'art. 4, comma 9 (sulla comunicazione delle specifiche modalità di applicazione dei criteri di scelta, ai competenti Uffici del lavoro e alle Organizzazioni sindacali) – dovendosi escludere che l'accordo tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali faccia perdere rilevanza al mancato espletamento o al radicale stravolgimento della procedura medesima (vedi, per tutte: Cass. n. 16134/2014) – tuttavia tale sanzione non è applicabile quando risulti, in concreto, che l'omissione di una delle comunicazioni previste dal citato art. 4, comma 9, non abbia impedito all'intera procedura, svoltasi correttamente in tutte le sue articolazioni, di raggiungere lo scopo cui è preordinata, rappresentato dal consentire ai lavoratori interessati, alle organizzazioni sindacali e agli organi amministrativi di controllare la correttezza e trasparenza della complessiva operazione e la rispondenza ad eventuali accordi raggiunti» (Cass. n. 12122/2015).

Il Supremo Collegio, con una più recente pronuncia, ha così statuito: «In tema di licenziamenti collettivi, nella comunicazione scritta di cui all'art. 4, comma 9, l. n. 223/1991, il datore di lavoro deve indicare puntualmente i criteri di scelta dei lavoratori licenziati o posti in mobilità e le modalità applicative dei criteri stessi; qualora il criterio di scelta sia unico, occorre comunque specificarne le modalità di applicazione affinché la comunicazione raggiunga un livello di adeguatezza idoneo a far comprendere al lavoratore per quale ragione lui, e non altri colleghi, sia stato posto in mobilità o licenziato e quindi di poter contestare il recesso datoriale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento sul rilievo che il datore di lavoro si era limitato ad una generica indicazione del numero dei lavoratori da collocare in mobilità)» (Cass. n. 25152/2017).

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