Lettera di licenziamento per riduzione del personaleinquadramentoIl licenziamento, nella forma collettiva, si realizza quando vengano effettuati, da parte di un'impresa che occupi più di 15 dipendenti, almeno 5 licenziamenti, in ciascuna unità produttiva o in più unità produttive nell'ambito della stessa Provincia, nell'arco di 120 giorni, a seguito di una riduzione, di una trasformazione dell'attività o del lavoro, o della cessazione dell'attività. È previsto il rispetto di una specifica procedura che si articola in una fase cd. sindacale ed una eventuale cd. amministrativa. FormulaEgr. Sig./ Gent. Sig.ra .... Luogo e data .... Raccomandata a mano/Raccomandata A/R OGGETTO: LICENZIAMENTO PER RIDUZIONE DEL PERSONALE In attuazione della procedura di licenziamento collettivo avviata dalla nostra Società per la riduzione del personale e definitivamente conclusasi a seguito dell'esaurimento dei termini previsti dalla legge, ai sensi e per gli effetti degli artt. 24 e 4, legge n. 233/1991, Le comunichiamo la risoluzione del rapporto di lavoro con Lei intercorrente con effetto immediato (oppure dal ....). La informiamo che provvederemo contestualmente ad inserire il suo nominativo nell'elenco del personale collocato in mobilità e trasmesso all'Agenzia regionale di .... ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 9, legge n. 223/1991. Le competenze di fine rapporto, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso, Le saranno corrisposte nei consueti tempi tecnici. Distinti saluti. (Firma del datore di lavoro) .... Firma del lavoratore per ricevuta .... commentoRaggiunto l'accordo, o comunque al termine della procedura di licenziamento collettivo (si veda il Commento alla formula “Comunicazione ai sensi dell'art. 4, comma 9, l. n. 223/1991”) l'impresa ha la facoltà di comunicare il licenziamento nel rispetto dei termini del periodo di preavviso, facendo applicazione dei criteri di scelta individuati nell'accordo sindacale o, in mancanza, dei criteri di legge. Nella lettera di licenziamento dovranno essere indicati: – il preavviso; – i motivi del licenziamento, richiamando la procedura di informazione e consultazione avviata con le organizzazioni sindacali; – i criteri di scelta adottati. In giurisprudenza è stato affermato che “Il licenziamento intimato all'esito della procedura di licenziamento collettivo può essere dichiarato inefficace, ai sensi del comma 12 dell'art. 4 l. n. 223/1991, solo quando l'omissione di una delle comunicazioni previste si sia rivelata essenziale per fare sì che la procedura di licenziamento collettivo per riduzione di personale possa raggiungere lo scopo cui è preordinata, rappresentato dal consentire ai lavoratori interessati, alle organizzazioni sindacali e agli organi amministrativi di controllare la correttezza e trasparenza della complessiva operazione e la eventuale rispondenza a eventuali accordi raggiunti (fattispecie relativa alla riduzione di personale disposta dal Banco di Napoli nel 2008)” (Cass. n. 12588/2016). In materia di licenziamenti collettivi, «poiché la determinazione negoziale dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare (che si traduce in accordo sindacale che ben può essere concluso dalla maggioranza dei lavoratori direttamente o attraverso le associazioni sindacali che li rappresentano, senza la necessità dell'approvazione dell'unanimità) adempie ad una funzione regolamentare delegata dalla legge (v. Corte cost. n. 268/1994), essa deve rispettare non solo il principio di non discriminazione, sancito dall'art. 15 l. n. 300/1970, ma anche il principio di razionalità, alla stregua del quale i criteri concordati – oltre a dover essere coerenti con il fine dell'istituto della mobilità dei lavoratori – devono avere i caratteri dell'obiettività e della generalità, operando senza discriminazioni tra i dipendenti, cercando di ridurre al minimo il cosiddetto “impatto sociale”, e scegliendo, nei limiti in cui ciò sia consentito dalle esigenze oggettive a fondamento della riduzione del personale, di espellere i lavoratori che, per vari motivi, anche personali, subiscono ragionevolmente un danno comparativamente minore» (Cass. n. 6959/2013). E ancora «in applicazione del generale principio della strumentalità delle forme, valido anche per il procedimento amministrativo, non può essere dichiarata l'inefficacia del licenziamento laddove, nell'ambito di una procedura svoltasi in modo corretto e adeguato alle finalità cui è preordinata per legge, risulti omessa esclusivamente la comunicazione alla Commissione regionale indicata dall'art. 4, comma 9, l. n. 223/1991 – che, in base all'art. 6 della stessa legge, svolge il compito di approvare le liste di mobilità – ed il licenziamento collettivo sia stato disposto, per riduzione del personale, da parte di una impresa non rientrante nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, i cui dipendenti, quindi, non possono beneficiare dell'indennità di mobilità» (Cass. n. 24903/2017). Si rinvia per approfondimenti alla Formula “Accordo sindacale ex art. 4, l. n. 223/1991”. |