Ricorso ex art. 414 c.p.c. (demansionamento)

Alessandra Croce

inquadramento

Le controversie individuali di lavoro e quelle in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie sono assoggettate al rito del lavoro, rito autonomo e distinto rispetto a quello ordinario e caratterizzato da oralità, immediatezza e concentrazione.

Il giudizio si introduce con ricorso, che deve essere proposto al Tribunale del Lavoro territorialmente competente. La competenza del giudice del lavoro è individuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 413 c.p.c.

Formula

TRIBUNALE DI .... [1] SEZ. LAV.

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

Nell'interesse del Sig. ...., C.F. ...., residente in .... ( ....), via .... n. ...., rappresentato e difeso dall'Avv. .... (C.F. ...., PEC .... Fax ....), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in ...., via ...., n. ...., giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato ex art. 83 c.p.c. e depositata telematicamente in uno al presente atto

- ricorrente -

CONTRO

...., C.F. ...., P.I. ...., PEC ...., con sede legale in .... via .... n. ...., in persona del legale rappresentante pro tempore (di seguito anche solo la “Società”) [2]

- convenuta -

FATTO

I. - I fatti di causa [3]

1) ....

2) ....

Il Sig. .... si vede ora costretto a adire codesto Ill.mo Tribunale per i seguenti motivi in

DIRITTO [4]

I. Nel merito:

I.1. - Sul superiore inquadramento

I.2. - Sulle differenze retributive e contributive ad esso connesse

I.3. - Sul diritto al risarcimento dei danni patiti.

P.Q.M.

Il Sig. ...., come sopra individuato, rappresentato e difeso chiede che codesto Ill.mo Tribunale voglia fissare l'udienza di discussione di cui all'art. 420 c.p.c., per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia codesto l'Ill.mo Tribunale, previa ogni più opportuna declaratoria, i, così giudicare:

Nel merito:

1) accertare e dichiarare che il Sig. .... ha diritto all'inquadramento nel .... del CCNL .... e il suo illegittimo demansionamento a far data dal .....

2) per l'effetto, condannare [5] la ...., C.F. ...., P.I. ...., PEC ...., con sede legale in .... via .... n. ...., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle differenze retributive nella misura di Euro .... nonché alla regolarizzazione della posizione contributiva del Sig. .....

3) accertare e dichiarare il diritto del Sig. .... al risarcimento dei danni per ...., nella misura di Euro .... o nella diversa misura che sarà determinata in via equitativa da codesto Ill.mo organo giudicante.

Il tutto oltre interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto al saldo.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari e sentenza esecutiva.

In via istruttoria:

Si chiede di essere ammessi alla prova per testi sulle circostanze articolate nei seguenti capitoli:

1) Vero che ....

2) Vero che ....

3) Vero che ....

Senza inversione dell'onere della prova, si chiede altresì di essere ammessi alla prova contraria sui capitoli avversari, se ed in quanto ammissibili.

Si indicano a testi i Sigg.:

–  ....

–  ....

c/o ....

In caso di contestazioni avversarie, si chiede disporsi C.T.U. contabile.

Si produce la procura alle liti e offrono in produzione i seguenti documenti:

1) ....

2) ....

3) ....

Si dichiara che il valore della presente causa è pari a .... (ovvero indeterminabile) e che pertanto deve applicarsi il contributo unificato nella misura di Euro .... [6] .

Luogo e data ....

Firma Avv. ....

[1]Individuare il Giudice territorialmente competente a norma dell'art. 413 c.p.c.

[2]Ai sensi dell'art. 414, n. 2, c.p.c. come sostituito dall'art. 3, comma 5, lett. a), d.lgs. n. 164/2024, nel ricorso devono essere indicati il nome, il cognome, il codice fiscale e la residenza o il domicilio del ricorrente, il nome, il cognome, il codice fiscale e la residenza o il domicilio o la dimora nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi del convenuto; se ricorrente o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, il ricorso deve indicare la denominazione o ditta nonché la sede del ricorrente o del convenuto.

[3]Descrivere in modo analitico i fatti di causa.

[4]Indicare in dettaglio le ragioni di diritto a supporto della pretesa e della domanda svolta, mediante riferimento anche ai principi dottrinali e giurisprudenziali elaborati sul punto.

[5]In caso di proposizione di domanda di condanna, occorre produrre in giudizio di conteggi analitici idonei ad evidenziare metodo di calcolo ed i criteri utilizzati per la determinazione del quantum richiesto.

[6]In caso di esenzione dall'applicazione del contributo unificato, compilare e allegare al ricorso l'apposita autodichiarazione. Il limite di reddito ai fini dell'esenzione è soggetto a periodica rivalutazione; pertanto è necessario verificarne il limite prima del deposito dell'atto.

commento

Competenza del giudice del lavoro

L'art. 409 c.p.c. individua, con elencazione tassativa, i rapporti d lavoro assoggettati al processo del lavoro.

Nelle controversie in materia di lavoro, la domanda si propone con ricorso (e non con atto di citazione, come previsto invece nel processo ordinario di cognizione).

Il ricorso deve essere proposto al Tribunale del Lavoro territorialmente competente.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 413 c.p.c. la competenza territoriale è individuata in base a tre differenti fori speciali fra loro alternativamente concorrenti ed inderogabili, ossia:

– il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto, ovvero

– il giudice nella cui circoscrizione si trova l'azienda o

– il giudice nella cui circoscrizione si trova una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto (cfr. d.lgs. n. 14/2014).

Competente per territorio per le controversie previste dal numero 3) dell'art. 409 è, ai sensi del comma 4 dell'art. 413 c.p.c., il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'agente, del rappresentante di commercio ovvero del titolare degli altri rapporti di collaborazione di cui al predetto numero 3) dell'art. 409 c.p.c.

Ricorso introduttivo

L'atto introduttivo, in questo caso, il ricorso deve essere completo ed esaustivo, e deve contenere, a norma dell'art. 414 c.p.c.:

1. l'indicazione del giudice;

2. il nome, il cognome, il codice fiscale e la residenza o il domicilio del ricorrente, il nome, il cognome, il codice fiscale e la residenza o il domicilio o la dimora nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi del convenuto; se ricorrente o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, il ricorso deve indicare la denominazione o ditta nonché la sede del ricorrente o del convenuto;

3. la determinazione dell'oggetto della domanda;

4. l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni;

5. l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione.

Il ricorso deve essere obbligatoriamente depositato telematicamente (come previsto dall'art. 196-quarter disp. Att. c.p.c.), unitamente ai documenti offerti in produzione ed indicati nel corpo dello stesso ricorso introduttivo ed alla procura alle liti. Si veda anche il d.m. n. 110/2023.

La giurisprudenza ha affermato che «Nel rito del lavoro la verifica degli elementi essenziali del ricorso introduttivo costituisce indagine pregiudiziale rispetto alla decisione sul merito, cui inerisce anche la valutazione delle prove. Il ricorso privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda e dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto, è affetto da nullità insanabile che il giudice è tenuto a dichiarare preliminarmente senza possibilità di scendere all'esame del merito. Affinché detta nullità sussista, non è sufficiente che sia mancata l'indicazione in modo formale degli elementi richiesti dai nn. 3 e 4, dell'art. 414 c.p.c., essendo invece necessario che l'omissione espositiva sia tale da non permettere, attraverso l'esame complessivo dell'atto (la cui interpretazione è riservata al giudice del merito), l'individuazione dell'oggetto della domanda e che permanga un'assoluta incertezza circa il diritto fatto valere» (Cass. n. 4018/1988).

La Suprema Corte ha escluso la nullità del ricorso in caso di mancata indicazione del Ccnl di riferimento o delle modalità di calcolo delle somme rivendicate, quando siano adeguatamente stati specificati i titoli delle pretese e la quantificazione delle somme richieste (Cass. n. 3143/2019).

Ancora recentemente, la Suprema Corte ha confermato i principi affermati in sede di legittimità, secondo cui (Cass. n. 817/1999 e le altre richiamate nella gravata sentenza), «nel rito del lavoro per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che ne costituiscono il fondamento, non è sufficiente che taluno di tali elementi non venga formalmente indicato, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto (che è di competenza del giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità esclusivamente per vizi di motivazione) e secondo cui (Cass. n. 17991/2018), in tema di domanda giudiziale, non è necessario che l'allegazione di un fatto costitutivo, come di altra circostanza rilevante ai fini del decidere, venga formulata nel contenuto narrativo del ricorso o della memoria di costituzione del convenuto, potendo essere individuata attraverso un esame complessivo dell'atto, senza che occorra l'uso di formule sacramentali o solenni, desumendola anche dalle deduzioni istruttorie e dalle produzioni documentali, secondo una interpretazione riservata al giudice del merito» (Cass., ord. n. 27250/2025).

Il ricorso deve essere notificato al convenuto, a cura del ricorrente, unitamente al decreto di fissazione d'udienza, entro il termine ordinatorio di giorni 10 decorrente dalla data di emissione dell'anzidetto decreto.

Ciò che conta è che venga rispetto il termine di cui all'art. 415, comma 5, c.p.c. a mente del quale «tra la data di notificazione al convenuto e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni» (quaranta giorni qualora la notificazione prevista dal quarto comma debba effettuarsi all'estero).

«Nel rito del lavoro, nel caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza, è ammessa la concessione di un nuovo termine perentorio, per la rinnovazione della notifica» (Cass. n. 1483/2015).

Si rinvia per approfondimenti al Commento alla formula “Ricorso ex art. 414 c.p.c. (conversione del rapporto)”.

Quanto alla disciplina delle mansioni, di rinvia alla formula “Assegnazione a mansioni inferiori ai sensi dell'art. 2103 c.c.”.

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