Processo verbale di conciliazione giudizialeInquadramentoNel corso della prima udienza fissata ai sensi dell'art. 420 c.p.c. a seguito del deposito del ricorso introduttivo del giudizio e della costituzione del convenuto, ovvero di successiva udienza fissata in caso di proposizione, ad opera di quest'ultimo, di domanda riconvenzionale con richiesta di differimento dell'udienza ex art. 418 c.p.c., il giudice interroga liberamente le parti presenti, tenta la conciliazione della lite e formula alle parti una proposta transattiva o conciliativa. FormulaTRIBUNALE DI ... SEZ. LAV. R.G. n. ... - Giudice Dott. ... Nell'interesse del Sig. ..., nato a ... il ... (C.F. ... ), residente a ... alla via ... n ... (di seguito anche solo il “Ricorrente”), assistito dall'Avv. ... (C.F ..., Fax ..., PEC ... ) del Foro di ... ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in ..., giusta procura alle liti in atti - ricorrente - CONTRO - la Società ..., con sede legale in ..., via ..., P.I. ... e C.F. ... in persona del Sig. ... nella qualità di ... della società medesima (di seguito anche solo la “Società”), assistito dall'Avv. ... (C.F. ..., Fax ..., PEC ... .) del Foro di ... ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in ..., giusta procura alle liti in atti. - resistente - (entrambe di seguito anche le “Parti”) VERBALE DI CONCILIAZIONE Oggi ..., avanti al Giudice del Lavoro di ..., Dott. ..., sono comparsi i procuratori delle Parti, il Ricorrente personalmente e, per la Società, il Sig. ... ./procuratore speciale ... (giusta procura speciale in atti). Le Parti dichiarano di conciliare la lite alle seguenti condizioni: 1. Con l'esatto adempimento da parte di ... delle obbligazioni dalla medesima assunte con il presente verbale, il Ricorrente rinuncia a tutte le domande proposte con il ricorso introduttivo del giudizio. 2. La Società accetta la rinunzia del Ricorrente e a sua volta rinuncia a qualsiasi pretesa, per qualsivoglia titolo ragione o causa, contrattuale o extracontrattuale in relazione all'intercorso [1] rapporto di lavoro nei confronti del Ricorrente, che accetta le rinunce della Società. 3. Senza alcun riconoscimento delle avverse pretese, la Società offre al Ricorrente, che accetta, a titolo di ... l'importo pari alla somma lorda di Euro ... (corrispondente ad una somma netta di Euro ... ). Tale somma, che sarà assoggettata a ... [2], verrà corrisposta entro ... . giorni da oggi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato al Ricorrente, alle seguenti coordinate IBAN ... . Le Parti dichiarano di null'altro avere a pretendere reciprocamente l'una dall'altra per qualsiasi titolo, ragione e/o causa in dipendenza dell'intercorso [3] rapporto di lavoro. 4. La Società, inoltre, si impegna a corrispondere al procuratore del Ricorrente, a titolo di concorso spese legali, la somma di Euro ... oltre spese generali, IVA, CPA e dedotta la R.A. dietro presentazione di fattura. 5. I procuratori delle Parti sottoscrivono al presente verbale per rinunzia alla solidarietà professionale ex art. 13, comma 8, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Sig. ... Avv. ... La Società ... Avv. ... Il Giudice ... 1. In caso di cessazione del rapporto di lavoro aggiungere “e risolto”. 2. Indicare il trattamento fiscale applicato. 3. Si veda la nota 1. COMMENTONel corso della prima udienza fissata ai sensi dell'art. 420 c.p.c. a seguito del deposito del ricorso introduttivo del giudizio e della costituzione del convenuto, ovvero di successiva udienza fissata in caso di proposizione, ad opera di quest'ultimo, di domanda riconvenzionale con richiesta di differimento dell'udienza ex art. 418 c.p.c., il giudice interroga liberamente le parti presenti, tenta la conciliazione della lite e formula alle parti una proposta transattiva o conciliativa. La mancata comparizione personale delle parti, o il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, costituiscono comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio. Le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate previa autorizzazione del giudice. Le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata dal giudice ai fini della decisione. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia (art. 84 c.p.c.). Come previsto dall'art. 420 c.p.c., nel tentare la conciliazione il Giudice formula alle parti una proposta transattiva. «L'art. 185-bis c.p.c., che prevede il potere-dovere del giudice di formulare una proposta transattiva o conciliativa, in assenza di una disciplina transitoria, deve ritenersi norma applicabile ai processi pendenti in virtù del principio "tempus regit actum" dal giorno della sua entrata in vigore (22 giugno 2013). Il giudice è tenuto a formulare la proposta transattiva o conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. nella fase della trattazione (prima udienza) o nella fase dell'istruzione e, quindi, prima della chiusura dell'istruttoria. Una proposta formulata quando la causa è matura per la decisione significherebbe imporre al giudice di anticipare, esplicitando il contenuto della proposta, la sua probabile decisione finale, senza che agli atti possa sopravvenire alcun nuovo elemento istruttorio utilizzabile per la decisione» (Trib. Milano 4 luglio 2013). Ove le parti raggiungano la conciliazione verrà redatto processo verbale innanzi al Giudice del lavoro; il verbale di conciliazione ha efficacia di titolo esecutivo. Il rifiuto della proposta transattiva formulata dal Giudice, senza giustificato motivo - come la mancata comparizione personale delle parti di cui si è detto - costituisce comportamento valutabile dallo stesso rogano giudicante ai fini del giudizio. Se la conciliazione non riesce e il giudice ritiene la causa matura per la decisione, o se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali la cui decisione può definire il giudizio, il giudice invita le parti alla discussione e pronuncia sentenza anche non definitiva dando lettura del dispositivo (art. 420, comma 4, c.p.c.). Nella stessa udienza ammette i mezzi di prova già proposti dalle parti e quelli che le parti non abbiano potuto proporre prima, se ritiene che siano rilevanti, disponendo, con ordinanza resa nell'udienza, per la loro immediata assunzione (art. 420, comma 5, c.p.c.). Qualora ciò non sia possibile, fissa altra udienza, non oltre dieci giorni dalla prima, concedendo alle parti, ove ricorrano giusti motivi, un termine perentorio non superiore a cinque giorni prima dell'udienza di rinvio per il deposito di note difensive (art, 420, comma 6, c.p.c.). Nel caso in cui vengano ammessi nuovi mezzi di prova, a norma del comma 5 dell'art. 420 c.p.c., la controparte può dedurre i mezzi di prova che si rendano necessari in relazione a quelli ammessi, con assegnazione di un termine perentorio di cinque giorni. Nell'udienza appositamente fissata ai sensi del comma 6, il giudice ammette, se rilevanti, i nuovi mezzi di prova dedotti dalla controparte e provvede alla loro assunzione. L'assunzione delle prove deve essere esaurita nella stessa udienza o, in caso di necessità, in udienza da tenersi nei giorni feriali immediatamente successivi. Si ricorda che per le controversie in materia di licenziamento, a norma del nuovo art. 441-bis c.p.c. (introdotto dal d.lgs. n. 149/2022), tenuto conto delle circostanze esposte nel ricorso il giudice può ridurre i termini del procedimento fino alla metà, fermo restando che tra la data di notificazione al convenuto o al terzo chiamato e quella della udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venti giorni e che, in tal caso, il termine per la costituzione del convenuto o del terzo chiamato è ridotto della metà. All'udienza di discussione il giudice dispone, in relazione alle esigenze di celerità anche prospettate dalle parti, la trattazione congiunta di eventuali domande connesse e riconvenzionali ovvero la loro separazione, assicurando in ogni caso la concentrazione della fase istruttoria e di quella decisoria in relazione alle domande di reintegrazione nel posto di lavoro. A tal fine il giudice riserva particolari giorni, anche ravvicinati, nel calendario delle udienze. Si vedano anche gli artt. 441-ter e 441-quater c.p.c. |