Contratto preliminare di assunzioneinquadramentoIl contratto preliminare di assunzione riproduce lo schema degli accordi intervenuti tra le parti in vista della successiva assunzione.. FormulaIntestazione .... Egregio Sig./Gentile Sig.ra .... A seguito dei colloqui intercorsi siamo lieti di confermare il nostro impegno ad assumerLa a tempo indeterminato entro e non oltre il ..... Le condizioni contrattuali saranno le seguenti e verranno riprodotte nella Lettera di assunzione che verrà formalizzata entro il .... [1]. INQUADRAMENTO E MANSIONI La Sua qualifica sarà di operaio/impiegato, e sarà inquadrato con il .... livello del CCNL del settore .... applicato dalla scrivente. Le saranno assegnate le seguenti mansioni ..... LUOGO DI LAVORO La sede di lavoro è in .... (eventuale: presso l'unità produttiva di ....). Resta salva nostra facoltà di inviarLa in trasferta o, secondo quanto previsto dall'art. 2103 del c.c., trasferirLa in altra sede anche all'estero. PERIODO DI PROVA L'assunzione è condizionata al superamento del periodo di prova, stabilito in .... giorni/mesi [2]. RETRIBUZIONE [3] La Sua retribuzione mensile, al lordo delle trattenute di legge, sarà di Euro .... e Le verrà corrisposto per n. .... mensilità all'anno [4]. Tale importo è composto come di seguito indicato [5] : – .... Euro ....; – .... Euro ....; – .... Euro ....; – .... Euro ....; – .... Euro ..... Le saranno inoltre concessi i seguenti benefits: .... .... .... [6] ORARIO DI LAVORO L'orario lavorativo ordinario è stabilito a tempo pieno [7] in .... ore settimanali [8] e sarà svolto dalle ore .... alle ore .... e dalle ore .... alle ore .... dal lunedì al venerdì [9]. Nello svolgimento del lavoro dovrà osservare il regolamento aziendale e le procedure interne. Per quanto non previsto nella presente lettera di impegno all'assunzione si fa riferimento alle norme di legge ed al CCNL applicato [10]. Lei conferma che tutti i Suoi precedenti rapporti di lavoro saranno cessati precedentemente al Suo impiego presso la scrivente Società e che non vi sono restrizioni di qualsivoglia natura che Le impediscano di impiegarsi presso la nostra Società o di adempiere alle funzioni per le quali verrà assunto. La preghiamo di sottoscrivere copia della presente per ricevuta e per integrale accettazione del contenuto. Distinti saluti Luogo e data .... Il legale rappresentante della Società (datore di lavoro) .... Il lavoratore/La lavoratrice (per accettazione) .... [1]Dare indicazione di un termine coerente con l'obbligo di effettuare prima dell'inizio del rapporto di lavoro la comunicazione obbligatoria di assunzione entro il giorno precedente l'inizio del rapporto di lavoro (art. 9-bis comma 2 e 2-bis d.l. n. 510/1996 conv. in l. n. 608/1996; d.m. 30 ottobre 2007; art. 13 d.lgs. n. 150/2015, come modificato anche dall'art. 3-bis del d.l. n. 101/2019, conv., con modif., in l. n. 128/2019). Tale adempimento è unico ed assolve agli obblighi di comunicazione sia nei confronti del Ministero del lavoro sia nei confronti degli Enti previdenziali e assicurativi (INPS e INAIL). A decorrere dal mese di agosto 2022 è in vigore il d.lgs. n. 104/2022 (Decreto Trasparenza) il quale ha apportato rilevanti modifiche al d.lgs. n. 152/1997 relativamente alle informazioni che il datore di lavoro è tenuto a rilasciare al lavoratore all'atto dell'assunzione. L'informativa su tutte le condizioni applicabili al rapporto di lavoro (art. 1 d.lgs. n. 152/1997) – presenti anche nella copia della comunicazione di assunzione ai servizi per l'impiego – diviene parte integrante della lettera di assunzione. L'obbligo viene assolto dal datore di lavoro mediante consegna al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell'inizio dell'attività lavorativa, alternativamente: del contratto individuale di lavoro redatto per iscritto recante tutte le informazioni previste dalla legge; della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'art. 9-bis del d.l. n. 510/1996, conv., con modif., in l. n. 608/1996. Si veda per maggiori dettagli il Modello di Lettera di assunzione a tempo indeterminato (con applicazione del CCNL). [2]Il riferimento può essere indicato a mesi oppure a giorni di calendario ovvero di effettivo lavoro, tenendo conto della previsione del CCNL di riferimento che le parti applicheranno al rapporto di lavoro. In caso di non applicazione di un contratto collettivo bisogna fare riferimento ai limiti massimi previsti dalla legge (art. 2096 c.c. e art. 10 l. n. 604/1966; art. 7 d.lgs. n. 104/2022. [3]Alla lettera di assunzione per tutti i nuovi assunti si allegano anche le informazioni relative all'accesso alla previdenza complementare e alla destinazione alla stessa del TFR ai sensi dell'art. 8, comma 8 del d.lgs. n. 252/2005 come modificato dall'art. 1 l. n. 199/2025). Per il modulo, si veda la sezione “Clausole accessorie”. [4]Il riferimento alle mensilità supplementari è quello previsto dal CCNL di riferimento. In presenza di contratti collettivi aziendali che prevedano ulteriori mensilità è meglio farne menzione con una lettera separata direttamente collegata all'accordo aziendale e alla sua validità e solo al momento dell'effettiva assunzione. [5]Il riferimento è alle specifiche ed ai minimi di trattamento economico previsti dal CCNL di riferimento. [6]Per l'integrazione delle specifiche relative al trattamento economico, si vedano le formule contenute nella sezione “Clausole accessorie” e “Retribuzione” anche per quanto concerne formule specifiche quali, ad es. la concessione dell'autovettura, l'attribuzione di un superminimo, la forfetizzazione degli straordinari etc. e il Modello di “Assunzione a tempo indeterminato (con applicazione CCNL). [7]In caso di assunzione con contratto a tempo parziale dare indicazione anche generica di quella che poi sarà la distribuzione oraria, giornaliera e settimanale della prestazione che poi dovrà essere riproposta in dettaglio nella lettera di assunzione.. Per maggiori approfondimenti si rinvia alla sezione “Part-time” ed al Modello di Assunzione a tempo indeterminato (con applicazione CCNL). [8]Il riferimento alla durata massima settimanale delle ore lavorative è quello previsto dal CCNL di riferimento. Per le formule specifiche connesse alla gestione dell'orario di lavoro si fa rinvio alla sezione “Orario di lavoro” ed al Modello “Assunzione a tempo indeterminato (con applicazione CCNL). Mentre per le particolarità proprie dell'assunzione con contratto a tempo parziale si fa rinvio alla sezione “Part-time”. [9]Non vi è più un obbligo di legge in merito alla previsione della distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro. Tale rinvio all'orario di lavoro normalmente praticato è comunque utile quale parametro di riferimento per il “Lavoro agile” alla cui sezione si rinvia. [10]In base alle previsioni dell'art. 1 del d.lgs. n. 152/1977, come modificato dal d.lgs. n. 104/2002 (Decreto trasparenza) ed integrato dal Decreto lavoro 2023 alcune delle informazioni previste dalla legge – quelle alle lettere h), i), l), m), n), o), r), dell'art. 1 d.lgs. n. 152/1997 – possono essere rilasciate mediante l'indicazione del riferimento normativo o del contratto collettivo. Il legislatore ha infatti previsto una semplificazione degli adempimenti e le informazioni che possono essere rilasciate mediante rinvio sono quelle relative a: – durata del periodo di prova (nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 7 d.lgs. n. 104/2022); – il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista; – durata del congedo per ferie e altri congedi; – procedure, forme e termini di preavviso per il recesso dal rapporto di lavoro il dettaglio degli elementi retributivi (che in realtà nella prassi si è sempre indicato anche prima dell'entrata in vigore del Decreto Trasparenza); la programmazione dell'orario di lavoro, ad eccezione delle ipotesi in cui le modalità di organizzazione dello stesso siano in gran parte o interamente imprevedibili; – gli enti e istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro (art. 1, comma 5-bis d.lgs. n. 152/1997 introdotto dall'art. 26, comma 1 lett. a) d.l. n. 48/2023). Sempre in ottica di semplificazione degli adempimenti e della uniformità delle comunicazioni il datore di lavoro è tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali territoriali e aziendali nonché gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro. Per tutte le modifiche apportate dal d.lgs. n. 104/2022 al d.lgs. n. 152/1997 v. il Modello di Assunzione a tempo indeterminato (con applicazione del CCNL). commentoL'art. 1 del d.lgs. n. 81/2015 stabilisce che “il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro”. Il codice civile definisce il prestatore di lavoro subordinato come colui che si obbliga, mediante retribuzione, a collaborare nell'impresa prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore (art. 2094 c.c.) Pertanto, il rapporto di lavoro subordinato si caratterizza, sul piano negoziale, come un rapporto sinallagmatico a prestazioni corrispettive caratterizzato dalla subordinazione ossia dall'assoggettamento del prestatore di lavoro al potere di direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro con obbligo di diligenza, obbedienza e fedeltà (artt. 2104 e 2105 c.c.). Il contratto è validamente posto in essere da chi ha la capacità di agire. L'età minima per l'ammissione al lavoro – salvo le ipotesi particolari previste dalla legge per il lavoro dei minori e nel settore dello spettacolo (cfr. artt. 1 e 4 della l. n. 977/1967) – è in via generale stabilita a 16 anni ed è così determinata in ragione del completamento dell'obbligo scolastico (art. 1, comma 622, l. n. 296/2006 e d.m. n. 139/2007). Oggetto del contratto di lavoro è da un lato la prestazione lavorativa e, dall'altro, la retribuzione corrisposta in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa. Entrambi tali elementi devono trovare adeguata espressione all'interno del contratto così come tutti gli elementi essenziali del contratto caratterizzati dal consenso delle parti, dalla causa, dalla forma e dall'oggetto, appunto (artt. 1325 e ss. c.c.). La Direttiva UE 2023/970 sulla trasparenza retributiva (recepita con il d.lgs. n. 96/2026) impone agli Stati membri una maggiore trasparenza anche nella fase pre-assuntiva stabilendo che i candidati a un impiego hanno il diritto di ricevere, dal potenziale datore di lavoro, informazioni sulla retribuzione iniziale o sulla relativa fascia da attribuire alla posizione in questione, sulla base di criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere e che il datore di lavoro non può chiedere ai candidati informazioni sulle retribuzioni percepite negli attuali o nei precedenti rapporti di lavoro (art. 5 Dir. UE 2023/970). Anche la ricerca richiede l'adozione di criteri di trasparenza e non discriminazione stabilendo che i datori di lavoro provvedono affinché gli avvisi di posto vacante e i titoli professionali siano neutri sotto il profilo del genere e che le procedure di assunzione siano condotte in modo non discriminatorio, così da non compromettere il diritto a alla parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore («diritto alla parità di retribuzione» – art. 5 Dir. UE 2023/970; art. 5 d.lgs. n. 96/2026). Con il contratto preliminare di assunzione il datore di lavoro e il lavoratore si impegnano reciprocamente a stipulare in un momento successivo l'effettivo contratto di lavoro definendo in via anticipata quelle che saranno poi le effettive e definitive condizioni contrattuali. Qualora il datore di lavoro si rifiuti poi di stipulare il contratto definitivo, il lavoratore potrebbe ottenerne l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. chiedendo al giudice l'accertamento del relativo diritto e, quindi una sentenza che produca gli effetti del contratto di lavoro che non sia stato concluso, ovvero, in alternativa, il risarcimento del danno parametrato al trattamento economico stabilito nella lettera di impegno e alla durata del periodo di prova in esso stabilita. Diversa è l'ipotesi in cui il datore di lavoro formuli soltanto una proposta unilaterale di assunzione, in relazione alla quale non sia prevista l'accettazione formale da parte del lavoratore interessato. In tale ipotesi, la proposta è sempre revocabile prima di ricevere una formale accettazione dell'altra parte, in base alle regole ordinarie del codice civile (1326 e ss. c.c.), a meno che il datore di lavoro non si sia obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo periodo di tempo. La legge prevede un obbligo di informazione in merito ad alcuni elementi specifici del contratto di lavoro che è comunque utile richiamare anche nel Contratto preliminare salvo poi darne dettaglio al momento dell'assunzione. Tale previsione è contenuta nel d.lgs. n. 152/1997 come modificato ed integrato dal d.lgs. n. 104/2022 attuativo della Dir. UE 2019/1152. Per il dettaglio delle informazioni da rilasciare al momento dell'assunzione si veda il Modello di Lettera di assunzione a tempo indeterminato (con applicazione del CCNL). ll datore di lavoro che intenda impiegare una persona per lo svolgimento di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, deve richiedere, prima di stipulare il contratto di lavoro e quindi prima dell'assunzione al lavoro, il certificato del casellario giudiziale della persona da impiegare al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero la presenza a carico del soggetto da assumere di sanzioni interdittive dell'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori (cfr. art. 25-bis del d.P.R. n. 313/2002, la nota del Ministero della Giustizia n. 39/2014 e la Circolare Min. Lav. 7175 dell'11 aprile 2014). Con riguardo alle visite pre-assuntive, disciplinate dall'art. 5 della l. n. 300/1970 va detto che si tratta di disciplina che va coordinata con la normativa speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al t.u. approvato con d.lgs. n. 81/2008, modificato dal d.lgs. n. 106/2009. In base a tale disciplina speciale vi è un generale principio di liceità in merito a visite pre-assuntive, finalizzate esclusivamente a dare attuazione agli obblighi di sorveglianza sanitaria prevista e disciplinata dal citato t.u. L'art. 41, comma 2, d.lgs. n. 81/2008, nel testo integrato dall'art. 26, comma 2, d.lgs. n. 106/2009, prevede che le visite mediche preventive possono essere svolte in fase pre-assuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle Asl (cfr. anche Interpello della Commissione in materia di Salute e sicurezza sul lavoro 2 maggio 2013, n. 1 e 7 novembre 2013, n. 8). Resta fermo, invece, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il divieto di effettuare le visite pre-assuntive per accertare stati di gravidanza e negli altri casi espressamente vietati dalla legge che possano dare luogo a forme di discriminazione (cfr. d.lgs. n. 215/2003 e il d.lgs. n. 216/2003 nonché il d.lgs. n. 198/2006). L'art. 42 del d.l. n. 69/2013, convertito con modificazioni in l. n. 98/2013 ha disposto l'abrogazione di alcune certificazioni sanitarie richieste per l'avviamento al lavoro, tra cui il certificato medico di idoneità per l'assunzione degli apprendisti (art. 9, d.P.R. n. 1668/1956) e dei minori (art. 8, l. n. 977/1967 e successive modifiche). |