Assunzione a tempo indeterminato standard di lavoratore con disabilità (con applicazione del CCNL)

Paola Salazar

inquadramento

I datori di lavoro con soglia occupazionale a partire dai 15 dipendenti sono obbligati ad assumere personale con disabilità previo rilascio del nulla osta all'assunzione da parte del competente Servizio ricorrendo anche alla stipula di convenzioni, con i predetti Servizi, che consentono l'inserimento graduale del personale con disabilità. Il numero di lavoratori con disabilità da inserire varia in aumento in base alle dimensioni aziendali.

Formula

Intestazione ....  [1]

Egregio Sig./Gentile Sig.ra ....  [2]

Siamo lieti di confermare la Sua assunzione alle condizioni che seguono, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 152/1997 e successive modifiche e integrazioni  [3].

Datore di lavoro: il Suo datore di lavoro è ...., C.F. ...., P.I. ...., in persona del titolare/legale rappresentante ...., posizione INPS ...., posizione INAIL ....  [4].

Lavoratore/trice: Sig./Sig.ra ....., C.F. ...., nata a .... il ...., residente in ....  [5].

Luogo di lavoro: ....  [6].

Sede e domicilio del datore di lavoro: la società ha sede legale in ..... e domicilio in ....  [7].

Inquadramento, livello e qualifica: Lei viene assunto con inquadramento come ...., livello .... del CCNL .... e con qualifica di ....  [8].

Mansioni: le mansioni a Lei assegnate sono .....

CCNL/contratto aziendale applicato al rapporto di lavoro e parti stipulanti: il rapporto di lavoro con Lei instaurato è disciplinato dal CCNL .... sottoscritto dalle seguenti parti .... / contratto collettivo aziendale sottoscritto dalle seguenti parti ....  [9].

Data di inizio del rapporto di lavoro: Lei è assunto alle dipendenze della .... con decorrenza dal ....  [10].

Tipologia del rapporto di lavoro  [11] : Lei è assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato  [12] e a tempo pieno.

Orario di lavoro: l'orario lavorativo ordinario è stabilito a tempo pieno in .... ore settimanali e sarà svolto dalle ore .... alle ore .... e dalle ore .... alle ore .... dal .... al ....  [13]. Nello svolgimento del lavoro dovrà osservare il regolamento aziendale e le procedure interne.

Periodo di prova: è previsto un periodo di prova di n. .... giorni/mesi  [14]. Durante il periodo di prova Lei svolgerà le mansioni di .... Durante il periodo di prova il rapporto potrà essere risolto da entrambe le parti, senza obblighi di preavviso.

Formazione: Le verrà garantita la formazione relativa a ....  [15].

Ferie e altri congedi retribuiti: nel rispetto del CCNL applicato al Suo rapporto di lavoro, Lei avrà diritto di fruire di un periodo di ferie pari a n. .... giorni, nonché di fruire dei seguenti congedi retribuiti:

•  ...., pari a n. .... giorni.

•  ...., pari a n. .... giorni  [16].

I congedi a Lei spettanti sono meglio indicati nell'Allegato 1 al presente contratto.

Procedura, forma e termini del preavviso in caso di recesso: in caso di recesso da parte del lavoratore, dovrà essere rispettata la procedura in materia di dimissioni e dovrà essere osservato il termine di preavviso previsto dal CCNL applicato al rapporto di lavoro (salvo il caso di giusta causa), pari a .....

In caso di licenziamento non per giusta causa, il datore osserverà la procedura prevista ed il preavviso previsto dal CCNL di riferimento, pari a ....  [17].

Retribuzione: La Sua retribuzione mensile lorda sarà pari a Euro .... e sarà composta dalle voci di seguito indicate:

– Paga base: Euro ....;

– Contingenza: Euro ....;

– Ad personam: Euro ....;

– .... Euro ....;

Totale: Euro .....

La detta retribuzione Le verrà corrisposta per n. .... mensilità all'anno  [18] , dedotte le ritenute di legge, entro il giorno .... di ciascun mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente a Lei intestato, le cui coordinate sono già in possesso della società.

La tredicesima/quattordicesima Le sarà/anno corrisposte, con le medesime modalità di pagamento, rispettivamente entro il .... ed il .... di ciascun anno.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro prima della maturazione del diritto a ricevere per intero la tredicesima/la quattordicesima mensilità, Le saranno corrisposti i relativi ratei maturati sino a quel momento.

Contributi previdenziali e assicurativi o altre forme di protezione sociale: La Società versa la contribuzione previdenziale ed assistenziale presso ....  [19].

Sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati: ....  [20].

Per quanto non previsto nella presente lettera di assunzione si fa riferimento alle norme di legge ed al CCNL applicato al Suo rapporto di lavoro cui espressamente si rinvia che si allega per estratto al presente contratto/il cui testo è consultabile all'indirizzo della intranet ....  [21][22].

In relazione al trattamento dei dati personali e ai fini della tutela degli stessi di cui al Regolamento UE 2016/679, si allega al presente contratto la prevista informativa, che costituisce parte integrante ed essenziale dello stesso (Allegato 2).

La preghiamo di sottoscrivere copia della presente per ricevuta e per integrale accettazione del contenuto.

Distinti saluti.

Allegato 1: estratto CCNL;

Allegato 2: Informativa ex art. 13 Reg. UE 2016/679 - GDPR

Allegato .... (altra documentazione aziendale)

Luogo e data ....

Il legale rappresentante ....

ACCETTAZIONE

Il/La sottoscritto/a .... dichiara di accettare l'assunzione nei termini e alle condizioni di cui sopra, che accetta integralmente in ogni sua parte.

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza, per diretta presa visione, delle norme disciplinari relative alle infrazioni, alle procedure di contestazione e alle sanzioni previste dallo Statuto dei Lavoratori e dal CCNL di riferimento, nonché delle norme in materia di salute e sicurezza (d.lgs. n. 81/2008) e degli allegati al presente contratto.

Luogo e data ....

Firma del lavoratore/della lavoratrice ....

Per ricevuta e accettazione

[1]Indicare il datore di lavoro.

[2]Indicare il lavoratore.

[3]Oppure nel caso di avviamento al lavoro del lavoratore disabile disposto dal competente Servizio inserire quanto segue: “Con espresso riferimento al provvedimento di avviamento al lavoro n. ..... del ...., Le comunichiamo la Sua assunzione alle nostre dipendenze dal giorno .... ”.

A decorrere dal mese di agosto 2022 è in vigore il d.lgs. n. 104/2022 (Decreto Trasparenza) il quale ha apportato rilevanti modifiche al d.lgs. n. 152/1997 relativamente alle informazioni che il datore di lavoro è tenuto a rilasciare al lavoratore all'atto dell'assunzione. L'informativa su tutte le condizioni applicabili al rapporto di lavoro (art. 1 d.lgs. n. 152/1997) – presenti anche nella copia della comunicazione di assunzione ai servizi per l'impiego – è parte integrante della lettera di assunzione. L'obbligo viene assolto dal datore di lavoro mediante consegna al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell'inizio dell'attività lavorativa, alternativamente:

a) del contratto individuale di lavoro redatto per iscritto recante tutte le informazioni previste dalla legge;

b) della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'art. 9-bis del d.l. n. 510/1996, conv., con modif., dalla l. n. 608/1996.

Si veda il Commento alla Lettera di assunzione a tempo indeterminato (con applicazione del CCNL).

[4]Deve essere indicata l'identità delle parti, quindi datore di lavoro e lavoratore.

[5]Indicare i dati del lavoratore/lavoratrice.

[6]Indicare il luogo di lavoro. In mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, il datore di lavoro comunica che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, o è libero di determinare il proprio luogo di lavoro. Tale previsione, contenuta nell'art. 1 d.lgs. n. 152/1997 come modificato dal d.lgs. n. 104/2022 non va confusa con la modalità di esecuzione della prestazione lavorativa con Lavoro agile che necessita di accordo specifico ed alla cui sezione si fa rinvio.

[7]Il datore di lavoro deve indicare la propria sede o domicilio.

[8]Devono essere indicati l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore o, in alternativa, le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro. Si veda il Commento alla Formula Assunzione a tempo indeterminato (con applicazione del CCNL).

[9]Deve essere indicato il contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro, con l'indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto ed il codice alfanumerico unico del contratto nazionale.

[10]Deve essere indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.

[11]Deve essere indicata la tipologia di rapporto di lavoro.

[12]In caso di rapporti a termine deve essere precisata la relativa durata (si rinvia per maggiori dettagli alla Formula del contratto a tempo determinato).

[13]Devono essere indicate la programmazione dell'orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro prevede un'organizzazione dell'orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedibile.

Se il rapporto di lavoro, caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili, non prevede un orario normale di lavoro programmato, il datore di lavoro informa il lavoratore circa:

1) la variabilità della programmazione del lavoro, l'ammontare minimo delle ore retribuite garantite e la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite;

2) le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative;

3) il periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell'inizio della prestazione lavorativa e, ove ciò sia consentito dalla tipologia contrattuale in uso e sia stato pattuito, il termine entro cui il datore di lavoro può annullare l'incarico.

In caso di rinvio al CCNL o alle prassi aziendali per l'orario di lavoro, gli stessi dovranno essere forniti in copia al lavoratore.

[14]Deve essere indicata la durata del periodo di prova, se previsto. Il riferimento può essere indicato a mesi oppure a giorni di calendario ovvero di effettivo lavoro, a seconda della previsione del CCNL di riferimento. In caso di mancata indicazione del periodo di prova, l'assunzione sarà da subito definitiva. Deve essere riportata una breve descrizione della mansione svolta durante il periodo di prova. Si veda il Commento di seguito riportato e per ulteriori precisazioni sul patto di prova il Commento alla Formula del patto di prova.

[15]Va specificato il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista. Si veda il Commento alla Formula Assunzione a tempo indeterminato (con applicazione CCNL).

[16]Dovrà essere indicata la durata del congedo per ferie, nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore o, se ciò non può essere indicato all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro, le modalità di determinazione e di fruizione degli stessi.

[17]Deve essere specificata la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore.

[18]Devono essere indicati l'importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l'indicazione del periodo e delle modalità di pagamento (informazione che, sulla base delle indicazioni del contratto collettivo di riferimento, soddisfa anche gli obblighi di trasparenza previsti dalla Dir. UE 2023/970 ex art. 6d.lgs. n. 96/2026).

[19]Devono essere indicati gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso.

[20]Dovranno essere indicati gli elementi previsti dall'articolo 1-bis d.lgs. n. 152/1997 qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante l'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati. Si veda il Commento per maggiori approfondimenti.

[21]I contratti collettivi dovranno essere allegati al contratto di lavoro, ovvero consegnati al lavoratore a mezzo posta elettronica o ancora pubblicati sulla rete intranet aziendale e resi accessibili al lavoratore mediante l'utilizzo dei sistemi informativi interni. Della modalità di messa a disposizione dei contratti collettivi si dovrà dare atto nel contratto di assunzione.

[22]All'atto dell'assunzione devono essere inoltre consegnate al lavoratore le informazioni dettagliate relative all'adesione alla previdenza complementare e alla destinazione ad essa del TFR, automatica – salvo rinuncia espressa – a decorrere dal 1° luglio 2026 (art. 8 d.lgs. n. 252/2005 come modificato dall'art. 1 l. n. 199/2025).

commento

La legge sul collocamento mirato dei lavoratori portatori di handicap (l. n. 68/1999) si prefigge lo scopo di promuovere l'inserimento lavorativo delle persone disabili e prevede che i datori di lavoro pubblici e privati che occupano almeno 15 dipendenti (si osservano ai fini del computo regole particolari che vedono l'esclusione, ad esempio, dei dirigenti, degli apprendisti, dei lavoratori assunti con contratto di lavoro a termine di durata fino a 6 mesi) abbiano alle proprie dipendenze lavoratori portatori di handicap; detto obbligo viene meno o viene affievolito in taluni casi identificati dalla Legge quando il datore di lavoro si trovi in situazioni particolari che si possono identificare, ad esempio, in crisi occupazionale, oppure quando svolga attività che siano caratterizzate dalla faticosità, pericolosità, particolare modalità di svolgimento dell'attività lavorativa oppure ancora quando si tratti di lavorazioni a rischio elevato. La mancata assunzione può comportare l'applicazione di sanzioni amministrative i cui introiti sono versati al Fondo regionale per l'occupazione dei lavoratori con disabilità. Si applica la procedura di diffida (15, comma 4, l. n. 68/1999; art. 13, d.lgs. n. 124/2004; INL nota 17 giugno 2021); ai fini dell'adempimento alla diffida, le uniche modalità di assolvimento dell'obbligo ammesse sono: la presentazione ai competenti uffici della richiesta di assunzione, ovvero la stipulazione del contratto di lavoro con la persona disabile avviata dagli uffici stessi.

Si segnala inoltre che le imprese che intendono partecipare a bandi di gara per appalti pubblici o stipulare contratti con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse una certificazione del legale rappresentante di ottemperanza agli obblighi di assunzione dei disabili, pena l'esclusione dalle stesse. Procedura complicata anche in ragione dei principi contenuti nel Codice degli Appalti pubblici di cui al d.lgs. n. 36/2023.

Norme particolari valgono per particolari categorie di datori di lavoro (v. artt. 3 e 5 l. n. 68/1999 e art. 2, comma 6 d.P.R. n. 333/2000) quali, ad esempio, i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione per il personale che non ha funzioni tecnico-esecutive, amministrative (art. 3, comma 3, l. n. 68/1999), – i servizi di polizia e della protezione civile (art. 3, comma 4, l. n. 68/1999), tranne il personale amministrativo – i datori di lavoro che operano nel settore del trasporto aereo, marittimo, terrestre (incluse le aziende di raccolta e trasporto rifiuti) e nel settore dell'autotrasporto (d.l. n. 484/1999) – relativamente al personale viaggiante e navigante (art. 5, l. n. 68/1999; interpello Min. Lavoro 10 luglio 2009, n. 57 e Interpello 15 gennaio 2010, n. 1), – i datori di lavoro del settore edile per quanto riguarda il personale di cantiere anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere e gli addetti al trasporto del settore (art. 1, comma 53, l. n. 247/2007) risultando altresì escluso il settore dell'autotrasporto, – i datori di lavoro pubblici e privati del settore degli impianti a fune, – gli enti e le associazioni di arte e cultura e gli istituti scolastici religiosi, che operano senza scopo di lucro per il personale non tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative (art. 2, comma 6, d.P.R. n. 333/2000).

I lavoratori che ricadono nell'ambito di applicazione della l. n. 68 sono coloro che si sono iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio (che abbiano dunque compiuto i quindici anni di età e che non abbiano raggiunto l'età pensionabile prevista dall'ordinamento), non occupati e che siano portatori di disabilità (in merito alla riforma della disabilità ed al relativo procedimento valutativo v. il d.lgs. n. 62/2024) appartenenti alle seguenti categorie: – invalidi civili: persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali o portatori di disabilità intellettiva, con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% e persone che percepiscono l'assegno ordinario di invalidità; – invalidi del lavoro: persone invalide a causa di infortunio sul lavoro o malattia professionale con grado di invalidità superiore al 33%; – non vedenti: persone colpite da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo a entrambi gli occhi con eventuale correzione di cui alla l. n. 382/1970; – sordomuti: persone colpite da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata di cui alla l. n. 381/1970; – invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio: persone ex militari o civili diventate invalide per fatti di guerra o durante il servizio svolto alle dipendenze dello Stato o di Enti locali, con minorazioni ascrivibili dalla prima all'ottava categoria della tabella allegata al T.U. delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato d.P.R. n. 915/1978 (art. 1, l. n. 68/1999). I lavoratori, infine, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, sono computati nella quota di riserva nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60% o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al d.P.R. n. 915/1978, o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dagli organi competenti (artt 1 e 4, comma 3-bis l. n. 68/1999).

L'obbligo di assunzione a carico del datore di lavoro si configura nei seguenti termini: i datori di lavoro sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di lavoratori disabili nella seguente misura che varia in ragione della soglia occupazionale:

– 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;

– 2 lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;

– 1 lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti (art. 3, commi 1 e 2, l. n. 68/1999).

Operativamente, il datore di lavoro, sul quale ricade l'obbligo di assunzione,

– deve presentare agli uffici competenti la richiesta di avviamento entro 60 giorni da quando sussiste l'obbligo di assunzione dei lavoratori disabili, in particolare i 60 giorni decorrono dal giorno successivo a quello di insorgenza dell'obbligo (art. 9, l. n. 68/1999) oppure

– deve presentare richiesta di convenzione (art. 11 ss., l. n. 68/99) che consente al datore di lavoro di assumere con gradualità nel tempo i lavoratori diversamente abili concordando gli inserimenti con l'ufficio competente. Le convenzioni possono essere finalizzate all'integrazione del soggetto disabile in azienda oppure all'inserimento temporaneo, con finalità formative, del lavoratore disabile presso altri soggetti che lo ospitano cui il datore di lavoro si impegna a conferire commesse; infine, possono essere configurate in modo tale da realizzare l'inserimento dei soggetti disabili nell'ambito delle cooperative sociali attraverso il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative da parte delle imprese associate o aderenti.

La richiesta di avviamento al lavoro si intende presentata anche attraverso l'invio agli uffici competenti di prospetti informativi annuali da parte dei datori di lavoro, dichiarazione, questa che denuncia la situazione occupazionale al 31 dicembre di ciascun anno (si osservi che viene meno l'obbligo di presentare la denuncia laddove le modifiche intervenute nell'organico non siano tali da incidere sull'obbligo di riserva o da modificare l'obbligo).

L'assunzione di personale disabile deve essere preceduta in ogni caso dal rilascio del nulla osta da parte del competente servizio sulla base della richiesta avanzata dal datore di lavoro.

Nel caso, infine, di mancata assunzione secondo le modalità indicate entro il termine di 60 giorni da quando è insorto l'obbligo, gli uffici competenti avviano i lavoratori secondo l'ordine di graduatoria per la qualifica richiesta o altra specificamente concordata con il datore di lavoro sulla base delle qualifiche disponibili.

Nella lettera di assunzione di un lavoratore disabile ai sensi della legge n. 68/1999 è possibile prevedere un periodo di prova, giusto quanto previsto dall'art. 2096 c.c. (v. anche l'art. 7 d.lgs. n. 104/2022).

Valgono le regole generali (v. il Commento alla Formula Assunzione a tempo indeterminato (con applicazione CCNL); dunque, si richiede nella formulazione del periodo di prova l'osservanza della forma scritta e l'apposizione del periodo di prova deve risultare anteriormente o contestualmente all'inizio del rapporto di lavoro; è necessaria altresì la sottoscrizione di ambedue le parti.

Il datore di lavoro deve però tenere presente che il contenuto del patto deve essere rapportato al tipo di invalidità e non correlato alla produttività di un soggetto valido. In ogni caso la legge (art. 10, l. n. 68/1999) vieta l'assegnazione di mansioni non compatibili con le minorazioni di cui è affetto il lavoratore (cfr. Corte cost. n. 255/1989, ove si afferma: “non è fondata, in riferimento agli artt. 2, 3 comma 2, e 4 cost., la questione di legittimità costituzionale degli art. 10, comma 1, e 16, comma 4, della l. n. 482/1968 – norma al tempo vigente e ora abrogata dalla l. n. 68/1999, nella parte in cui, secondo l'interpretazione della Corte di cassazione, consentono l'opposizione del patto di prova al rapporto di lavoro stipulato con gli invalidi civili avviati obbligatoriamente al lavoro”; Cass. n. 17009/2014). Non solo, in un'ottica di effettiva inclusione dei lavoratori con disabilità un ruolo particolare è assegnato dalla legge al concetto di “accomodamento ragionevole” (art. 5-bis l. n. 104/1992 introdotto dall'art. 17 comma 1 d.lgs. n. 62/2024). La legge stabilisce che l'accomodamento ragionevole deve risultare necessario, adeguato, pertinente e appropriato rispetto all'entità della tutela da accordare e alle condizioni di contesto nel caso concreto, nonché compatibile con le risorse effettivamente disponibili allo scopo (su cui v. Cass. n. 12270/2025, mentre sulla distinzione tra malattia e disabilità si veda Corte di giustizia UE dell'11 settembre 2025, C-5/24).

Un'altra particolarità è legata all'assunzione di personale disabile in ragione di una convenzione stipulata con i competenti Servizi. Infatti, in tale caso la legge stessa ammette lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purché l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.

L'assunzione può essere a tempo indeterminato o a termine, a tempo pieno o part time; non vi sono motivi particolari che ostano all'adozione delle tipologie contrattuali utilizzabili per i normodotati.

Infine, l'assunzione è comunicata in via telematica dal datore di lavoro (o dal soggetto incaricato) entro il giorno precedente l'inizio del rapporto di lavoro, secondo termini e modalità previsti per la generalità dei lavoratori (v. il Commento alla Formula Assunzione a tempo indeterminato (con applicazione CCNL).

Non ultimo si segnala che all'assunzione di personale portatore di disabilità è legata la possibilità per il datore di lavoro di beneficiare di incentivi. Infatti, per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2016 è riconosciuto, su richiesta, un incentivo nelle seguenti misure, calcolate sulla retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali:

a) 70% per un periodo di 36 mesi, per ogni disabile assunto a tempo indeterminato, avente una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla 1ª alla 3ª categoria di cui alle tabelle annesse al d.P.R. n. 915/1978;

b) 35% per un periodo di 36 mesi, per ogni disabile assunto a tempo indeterminato, avente una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate;

c) 70% per un massimo di 60 mesi per ogni lavoratore avente una disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, assunto a tempo indeterminato o a tempo determinato con contratto di durata non inferiore a 12 mesi e per tutta la durata del contratto.

A completamento di quanto sin qui esposto va rimarcato che in attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro dei soggetti di seguito indicati (c.d. categorie protette), è attribuita a tali soggetti una quota di riserva sul numero di dipendenti occupati presso i datori di lavoro privati (art. 1, commi 2 e 3, l. n. 68/1999; art. 1, commi 2 e 3, d.P.R. n. 333/2000). Costituiscono “Categorie protette”:

– gli orfani e i coniugi (ed equiparati) superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero per l'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause;

– i coniugi (ed equiparati) e i figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della l. n. 763/1981. Si aggiunge che datori di lavoro con più di 50 dipendenti sono inoltre obbligati ad assumere anche i lavoratori appartenenti alle categorie protette individuati dall'art. 18, l. n. 68/1999 nella seguente misura:

– datori di lavoro che occupano oltre 50 dipendenti e fino a 150 dipendenti: 1 lavoratore;

– datori di lavoro che occupano oltre 150 dipendenti: 1% dei lavoratori occupati.

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