Comunicazioni di assunzione - (Modello Unificato Lav; Modello Unificato Som; Modello Urg.)

Paola Salazar

inquadramento

Il rapporto di lavoro subordinato si caratterizza, sul piano negoziale, come un rapporto sinallagmatico a prestazioni corrispettive caratterizzato dalla subordinazione ossia dall'assoggettamento del prestatore di lavoro al potere di direttivo, organizzativo, disciplinare del datore di lavoro e con obbligo di diligenza, fedeltà e non concorrenza. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare in via telematica le comunicazioni obbligatorie all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro, nei casi di proroga, per i casi di cessazione e nelle ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro.

Formula

La Modulistica è presente solo on line “Servizio informatico C.O.” accessibile dal sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.cliclavoro.gov.it.

Allegato 1

Allegato 2

commento

La legge stabilisce che all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, i datori di lavoro privati, sono tenuti a consegnare ai lavoratori una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'art. 9-bis d.l. n. 510/1996 adempiendo in tal modo anche alla comunicazione delle informazioni richieste dal d.lgs. n. 152/1997. A decorrere dal mese di agosto 2022 è in vigore il d.lgs. n. 104/2022 (Decreto Trasparenza) il quale ha apportato rilevanti modifiche al d.lgs. n. 152/1997 relativamente alle informazioni che il datore di lavoro è tenuto a rilasciare al lavoratore all'atto dell'assunzione. L'informativa su tutte le condizioni applicabili al rapporto di lavoro (art. 1 d.lgs. n. 152/1997) – presenti anche nella copia della comunicazione di assunzione ai servizi per l'impiego – è parte integrante della lettera di assunzione. L'obbligo viene assolto dal datore di lavoro mediante consegna al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell'inizio dell'attività lavorativa, alternativamente:

a) del contratto individuale di lavoro redatto per iscritto recante tutte le informazioni previste dalla legge;

b) della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'art. 9-bis del d.l. n. 510/1996, conv., con modif., dalla l. n. 608/1996.

Si veda per maggiori dettagli il Commento riportato nella Formula di Assunzione a tempo indeterminato (con applicazione CCNL).

Tali obblighi di comunicazione e di consegna della relativa documentazione riguardano tutte le tipologie di contratto e non sono riferite alla sola assunzione con contratto a tempo indeterminato.

La trasmissione dei dati di assunzione avviene per via telematica, attraverso i servizi informatici messi a disposizione dai servizi competenti secondo le modalità stabilite da ciascuna Regione e Provincia Autonoma ed è valida anche ai fini INAIL.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblica sul proprio sito www.cliclavoro.gov.it l'elenco ufficiale e l'indirizzo dei servizi informatici.

Nel caso di malfunzionamento di un servizio informatico regionale, ovvero del servizio informatico dell'utente, la comunicazione può essere inviata in forma sintetica, compilando il modulo Unificato Urg attraverso l'applicazione COUniURG messa a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, fermo restando l'obbligo di effettuare la comunicazione informatica nel primo giorno utile.

I principali utenti del “Servizio Informatico C.O.” sono i soggetti obbligati e i soggetti abilitati (v. le Note Circolari del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale n. 13/SEGR/0000440 del 4.01.2007 e n. 13/SEGR/0004746 del 14.02.2007, nonché il DI 30 ottobre 2007).

Per usufruire dei servizi informatici, tali soggetti devono registrarsi ai fini del riconoscimento, con le modalità indicate da ciascuna Regione e Provincia Autonoma ove è ubicata la sede di lavoro.

La registrazione è necessaria per poter adempiere agli obblighi di comunicazione.

Le agenzie di somministrazione devono adempiere agli obblighi di comunicazione relativi ai lavoratori assunti e impiegati con contratto di somministrazione attraverso i servizi informatici dove sono ubicate le loro sedi operative.

I datori di lavoro, che hanno la sede legale e le sedi di lavoro ubicate in due o più Regioni, hanno facoltà di accentrare l'invio delle comunicazioni presso uno dei servizi informatici ove è ubicata una delle sedi, sia se lo effettuano direttamente (soggetti obbligati) sia per il tramite di un intermediario (soggetti abilitati). I soggetti abilitati che rientrano nel quadro normativo della l. n. 12/1979, possano effettuare tutte le comunicazioni attraverso il servizio informatico regionale ove è ubicata la sede legale.

Le agenzie di somministrazione possono accentrare l'invio delle comunicazioni attraverso un unico servizio informatico regionale, individuato tra quelli ove è ubicata una delle loro sedi operative.

Per tutti gli approfondimenti in merito ai dati richiesti dai Moduli v. Ministero Lavoro Comunicazioni Obbligatorie, Modelli e Regole Aprile 2026 v. 2.0. periodicamente aggiornata e reperibile sul portale dedicato www.cliclavoro.gov.it.

A decorrere dal 1° aprile 2026 ma con procedura ancora in fase sperimentale le comunicazioni obbligatorie di cui all'art. 9-bis d.l. n. 510/1996 conv. in l. n. 608/1996, possono essere effettuate dai datori di lavoro, nonché dai soggetti abilitati e autorizzati di cui alla l. n. 12/1979 anche tramite il SIISL – Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa – di cui all'art. 5 d.l. n. 48/2023 conv. in l. n. 85/2023 (v. art. 14 comma 2 d.l. n. 159/2025 conv. in l. n. 198/2025; Comunicato Min. Lav. 30 marzo 2026; INPS).

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