Sull’inconciliabilità tra il ruolo di mandante di RTI e di cooptata

Francesca Cernuto
18 Giugno 2018

Permane, negli appalti di lavori, l'obbligo di necessaria rispondenza tra requisiti di qualificazione e quote di partecipazione nell'ambito del raggruppamento temporaneo di imprese. Non è possibile qualificare come mera cooptata ai sensi dell'art. 92, comma 5, D.P.R. 207/2010 la società che abbia sottoscritto l'offerta anche in qualità di mandante, peraltro essendo priva delle relative qualificazioni. Ne consegue l'esclusione dell'operatore economico sia per irregolare formazione del RTI che per incertezza del soggetto impegnatosi nei confronti della stazione appaltante.

Il caso. La pronuncia origina dall'appello della sentenza di primo grado che aveva ritenuto irregolare la partecipazione in gara di un raggruppamento temporaneo d'imprese, nell'ambito del quale una delle società ha assunto contemporaneamente il ruolo di cooptata e di mandante al 13%, e quest'ultimo senza peraltro essere in possesso dei corrispondenti requisiti di qualificazione.

Con l'interposto gravame, parte appellante deduce che fosse chiara la volontà del raggruppamento concorrente di attribuire all'impresa in questione il solo ruolo di cooptata, tanto più che la stessa è dotata dei requisiti previsti per la cooptazione dall'art. 92, comma 5, D.P.R. n. 207 del 2010, ossia il possesso della SOA anche per categorie e classi diverse purché di ammontare pari all'importo dei lavori affidati. Tale conclusione risulta peraltro avvalorata, sempre ad avviso dell'appellante, dalla circostanza che il raggruppamento d'imprese sarebbe comunque in grado di dimostrare il possesso dell'integrale qualificazione richiesta anche senza il contributo dell'anzidetta società mandante/cooptata.

La necessaria qualificazione di ciascuna impresa del RTI e la cooptazione. Preliminarmente, il Collegio afferma che, anche in seguito all'abrogazione dell'art. 37, comma 13, D.Lgs. n. 163 del 2006, permane l'obbligo in capo a ciascuna imprese raggruppata di essere in possesso delle qualificazioni necessarie per la parte di prestazioni che si impegna ad eseguire, e ciò soprattutto negli appalti di lavori ove tale disciplina è specificatamente prevista dall'art. 92, comma 2, D.P.R. n. 207 del 2010. Successivamente, il Consiglio di Stato si sofferma sull'istituto della cooptazione, come disciplinato nell'art. 92, comma 5, D.P.R. 207 del 2010, precisando che lo stesso assume rilievo solo nella fase di esecuzione, collocandosi al di fuori del vincolo associativo di partecipazione proprio del raggruppamento temporaneo di imprese.

Il ruolo ambiguo dell'impresa mandante e cooptata. Entrando nel merito del caso, il Collegio rileva che l'impresa si è dichiarata cooptata e nel contempo ha sottoscritto l'offerta come mandante con una quota particolarmente rilevante - pari al 13% - versando il contributo e prestando la polizza fideiussoria, pur senza possedere la relativa qualificazione.

Ne discende un profilo di ambiguità e contraddittorietà nella partecipazione dell'impresa al raggruppamento tale da inficiare l'offerta nel suo complesso, afflitta da nullità per indeterminatezza del soggetto che si è impegnato nei confronti della stazione appaltante.

In tale quadro, il Consiglio di Stato – confermando le statuizioni di prime cure – considera del tutto irrilevante che le altre società raggruppate sarebbero astrattamente in grado di dimostrare il possesso della totalità dei requisiti di qualificazione richiesti, in quanto al momento della partecipazione in gara queste hanno indicato una quota di partecipazione pari all'87%, mentre la restante parte è stata assunta dalla società mandante/cooptata. Atteso che quest'ultima non fosse in possesso della qualificazione pari al 13% assunta in gara, il raggruppamento non può dirsi correttamente formatosi e va escluso.

In conclusione. È incerta l'offerta presentata da un RTI nel quale un operatore economico abbia assunto contemporaneamente le vesti di cooptata e di mandante. In ogni caso, negli appalti di lavori, la partecipazione in raggruppamento soggiace all'obbligo di corrispondenza tra requisiti di partecipazione e quote di esecuzione.

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