Nullità (sanabile) della notifica effettuata all’indirizzo PEC indicato nella domanda di partecipazione alla gara

Redazione Scientifica
18 Giugno 2018

Il fatto che l'indirizzo PEC cui il ricorso è stato notificato non sia quello risultante da pubblici elenchi (indicati all'art. 16 ter, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179...

Il fatto che l'indirizzo PEC cui il ricorso è stato notificato non sia quello risultante da pubblici elenchi (indicati all'art. 16 ter, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, con l. 17 dicembre 2012, n. 221), ma quello indicato in sede di gara, dall'impresa controinteressata, come indirizzo cui inoltrare ogni comunicazione costituisce “rilievo giuridico” e preclude al giudice “la possibilità di affermare che la notifica sia stata inoltrata a un indirizzo PEC privo di qualsivoglia collegamento con l'effettivo destinatario della notificazione”. In tale circostanza la notifica del ricorso a mezzo PEC effettuata al suddetto indirizzo comunicato in sede di gara, non è giuridicamente inesistente, bensì nulla, sicché la costituzione in giudizio della controinteressata produce l'effetto, ai sensi dell'art. 156, comma 3 c.p.c., di sanare la nullità prodottasi, posto che in ogni caso risulta raggiunto lo scopo cui la stessa notifica era preordinata.

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