Precisazioni sul divieto di commistione tra elementi dell’offerta tecnica ed elementi dell’offerta economica

Redazione Scientifica
19 Giugno 2018

Se è vero che, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale tra le cause di esclusione determinate da violazioni delle regole fondamentali in tema di...

Se è vero che, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale tra le cause di esclusione determinate da violazioni delle regole fondamentali in tema di formulazione delle offerte, rientra anche il mancato rispetto del principio di segretezza dell'offerta, che impone di non rendere noto alla commissione giudicatrice alcun elemento economico prima che la stessa abbia reso le proprie valutazioni sull'offerta tecnica (Cons. Stato, Sez. III, 30 maggio 2016, n. 2262; Cons. Stato, V, 27 marzo 2013, n.1218), è anche vero che è stato precisato che tale divieto di commistione (pur rilevando anche solo sotto il profilo potenziale) non deve essere inteso in senso assoluto e meramente formalistico, ben potendo nell'offerta tecnica essere inclusi singoli elementi economici, resi necessari dagli elementi qualitativi da fornire, purché si tratti di elementi economici che non fanno parte dell'offerta economica, quali i prezzi a base di gara, i prezzi di listini ufficiali, i costi o prezzi di mercato, ovvero siano elementi isolati e del tutto marginali dell'offerta economica, che non consentano cioè in alcun modo di ricostruire la complessiva offerta economica ovvero consistano nell'assunzione di costi di prestazioni diverse da quelle apprezzate nell'offerta economica, anche se comunque da rendere a terzi in base al capitolato e remunerate dalla stazione appaltante, come, ad esempio, avviene nel caso in cui il bando richieda o permetta soluzioni migliorative la cui tecnicità richieda anche esami di tipo aritmetico o l'indicazione di parametri dei costi o ancora comparazioni rispetto a prezzi di mercato o listini ufficiali (in tal senso Cons. Stato, V, 22 febbraio 2016, n. 703).

Nel caso di specie correttamente il primo giudice ha escluso che ricorressero gli estremi della violazione di tale principio e di un potenziale pericolo di violazione del principio di segretezza, riconoscendo, senza contraddizione alcuna e in linea anche con le deduzioni dell'odierno appellante, che l'offerta economica era tarata sui tre elementi rappresentati dal canone di concessione, dal valore residuo delle opere e dal contributo di utenza per l'allacciamento, nessuno dei quali era ritraibile dal computo metrico estimativo: ciò in quanto il calcolo del valore residuo delle opere realizzate (che peraltro aveva un peso marginale nell'attribuzione dei punteggi complessivi per l'offerta economica, con l'attribuzione di un massimo di tre punti sui venticinque previsti) non è un dato predeterminato, e risultante dalla differenza tra il costo di costruzione e il contributo pubblico, bensì rimesso alle scelte discrezionali delle imprese partecipanti e determinabile sulla base di grandezze variabili (i costi di ammortamento e i contributi di allacciamento), note solo all'offerente.

Non può poi sottacersi che la fattispecie oggetto di giudizio configura una concessione di servizio pubblico, nello specifico di distribuzione del gas, nell'ambito della quale il valore delle opere strumentali all'esercizio della concessione, come un eventuale ribasso rispetto al valore stimato nel progetto preliminare posto a base di gara, hanno una limitata rilevanza ai fini dell'offerta economica: anche sotto tale ulteriore profilo l'inserimento nell'offerta tecnica del computo metrico estimativo delle suddette opere nell'ambito di una concessione di servizi non è suscettibile di arrecare un concreto vulnus al principio di segretezza dell'offerta, essenzialmente tarata sulla percentuale di ricavi riconosciuti dal concedente a titolo di canone concessorio.

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