Nella predisposizione dell’offerta economica per un affidamento sotto soglia non occorre indicare i costi della manodopera e gli oneri della sicurezza

Adriana Presti
20 Giugno 2018

La disposizione di cui all'art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50 del 2016, laddove prevede l'obbligo di indicare nell'offerta economica i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, non rientra tra le disposizioni di principio applicabili, in forza del Codice, alle procedure di affidamento dei contratti sotto soglia.

Il caso. Il T.A.R. Lazio con la pronuncia in commento ha ritenuto non fondato il motivo di ricorso con cui il ricorrente aveva censurato la mancata esclusione dell'aggiudicataria per mancanza di un elemento essenziale dell'offerta economica ed in ragione della asserita violazione e la falsa applicazione dell'art. 95, comma 10, D.lgs. n. 50 del 2016. Sicché secondo la prospettazione di parte ricorrente, l'aggiudicataria, ai sensi del comma 10 dell'art. 95 D.lgs. n. 50 del 2016, nella formulazione successiva al D.lgs. n. 56 del 2017, avrebbe dovuto indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Mentre nella specie si era limitata ad indicare un costo irrisorio appena sufficiente a coprire i costi aziendali della sicurezza senza indicare i costi della manodopera.

Il Tar Lazio, rigettando di siffatta censura, ha richiamato l'articolo 36 dello stesso D.lgs. n. 50 del 2016, il quale, nello stabilire la disciplina applicabile ai contratti sotto soglia non richiama la disposizione di cui all'articolo 95, comma 10, richiamando unicamente ed espressamente il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Di tal ché la norma asseritamente violata non rientra tra le disposizioni di principio applicabili, in forza del codice dei contratti pubblici, alle procedure di affidamento dei contratti sotto soglia.

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