Sovraindebitamento: due distinte proposte di accordo dei comproprietari di un immobile
21 Giugno 2018
Deve essere ammesso l'accordo di composizione della crisi introdotto con un unico ricorso che preveda due autonome proposte dei coniugi comproprietari del medesimo immobile, ciascuna sospensivamente condizionata al conseguimento dell'omologazione dell'altra, purché siano distinte le masse e le proposte di pagamento dei creditori relativi a ciascun debitore.
Il mutuo fondiario gravante sull'immobile in comproprietà può essere escluso dal piano se risulti regolarmente adempiuto e il debitore si proponga di pagare le rate alle scadenze naturali per la durata del piano. Laddove il valore del mutuo fondiario sia superiore al valore venale dell'immobile, infatti, gli altri creditori subirebbero il concorso del credito ipotecario non soddisfatto in sede di liquidazione del patrimonio, con risultati di soddisfacimento deteriori rispetto alla proposta elaborata nell'accordo di composizione della crisi. |