La manifesta incertezza sull'importo dell'offerta economica costituisce legittima causa di esclusione
25 Giugno 2018
Il caso. La società ricorrente impugnava - oltre all'aggiudicazione definitiva disposta in favore di altra concorrente - il provvedimento che l'aveva esclusa dalla gara per l'affidamento del servizio di gestione, controllo e manutenzione degli impianti antincendi, indetta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, a causa della pretesa inammissibilità dell'offerta dalla medesima presentata, laddove aveva indicato, rispetto al prezzo posto a base d'asta, un ribasso in percentuale anziché un ribasso in valuta.
La soluzione offerta dal Tar: Il Collegio adito, dopo aver preliminarmente dichiarato l'inammissibilità del ricorso avverso l'aggiudicazione stante il formarsi della preclusione ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis c.p.a. (non avendo la ricorrente impugnato nei termini prescritti dal “mini rito” le ammissioni delle altre partecipanti), ha esaminato il ricorso contro l'esclusione, respingendolo. Il Collegio ha infatti dichiarato la legittimità del contestato provvedimento di esclusione in ragione dell'inammissibilità dell'offerta economica, caratterizzata da oggettivi – e insuperabili – profili di dubbio e incertezza, in quanto:
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