La manifesta incertezza sull'importo dell'offerta economica costituisce legittima causa di esclusione

25 Giugno 2018

È legittimo il provvedimento di esclusione da una procedura di gara di un'impresa la cui offerta economica, presentata in difformità da quanto richiesto dai documenti di gara, sia oggettivamente e manifestamente incerta nell'ammontare.

Il caso. La società ricorrente impugnava - oltre all'aggiudicazione definitiva disposta in favore di altra concorrente - il provvedimento che l'aveva esclusa dalla gara per l'affidamento del servizio di gestione, controllo e manutenzione degli impianti antincendi, indetta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, a causa della pretesa inammissibilità dell'offerta dalla medesima presentata, laddove aveva indicato, rispetto al prezzo posto a base d'asta, un ribasso in percentuale anziché un ribasso in valuta.

La soluzione offerta dal Tar: Il Collegio adito, dopo aver preliminarmente dichiarato l'inammissibilità del ricorso avverso l'aggiudicazione stante il formarsi della preclusione ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis c.p.a. (non avendo la ricorrente impugnato nei termini prescritti dal “mini rito” le ammissioni delle altre partecipanti), ha esaminato il ricorso contro l'esclusione, respingendolo.

Il Collegio ha infatti dichiarato la legittimità del contestato provvedimento di esclusione in ragione dell'inammissibilità dell'offerta economica, caratterizzata da oggettivi – e insuperabili – profili di dubbio e incertezza, in quanto:

  1. non consentiva di individuare in modo certo l'importo offerto dal ricorrente;
  2. non permetteva in alcun modo alla Commissione di svolgere un'attività interpretativa o ricostruttiva del suddetto quantum offerto.

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