Subappalto necessario nei limiti del 30%
26 Giugno 2018
Se il ricorso al subappalto per le categorie scorporabili è definito come necessario ai fini della partecipazione alla gara dalla lex specialis, con divieto di assorbimento delle stesse nella categoria prevalente, tale obbligo si correla con il limite dei lavori affidabili in subappalto di cui all'art. 105 del d.lgs. n. 50 del 2016 pari al 30% dell'importo complessivo del contratto: sicché il ricorso proposto dall'impresa esclusa dalla gara per aver dichiarato di voler affidare opere in subappalto per una percentuale superiore, risulta inammissibile in quanto manchevole dell'impugnativa tempestiva dell'assetto del subappalto necessario previsto dalla lex specialis.
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