La previsione della lex specialis che consente consente la produzione della dichiarazione di impegno - in luogo del possesso della licenza ex art. 28, TULPS

Redazione Scientifica
25 Giugno 2018

La previsione della lex specialis di gara, che consente la produzione della dichiarazione di impegno, in luogo del « possesso della licenza prevista dall'art. 28 TULPS R.D. 18.06.1931, n. 773» soltanto...

La previsione della lex specialis di gara, che consente la produzione della dichiarazione di impegno, in luogo del « possesso della licenza prevista dall'art. 28 TULPS R.D. 18 giugno 1931, n. 773» soltanto con riferimento ai «soggetti stranieri stabiliti in Paesi ove non è prevista la suddetta licenza» - al fine di evitare che a detti soggetti venga preclusa la possibilità di presentare un'offerta - appare conforme ai principi stabiliti dall'art. 30, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016 (già dall'art. 47 del pregresso d.lgs. n.163 del 2006), in coerenza con i principi comunitari, stabiliti dal Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, quali l'art. 28, in tema di tutela della libera circolazione delle merci, l'art. 49, in tema di libertà di stabilimento, l'art. 56, in tema di libera prestazione di servizi. Invero, il rispetto di tali principi si impone in sede di aggiudicazione degli appalti pubblici da parte di Stazioni Appaltanti degli Stati membri, anche in base alle previsioni di cui all'art. 18, paragrafo 1° della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici, secondo cui: «1. Le amministrazioni aggiudicatrici trattano gli operatori economici su un piano di parità e in modo non discriminatorio e agiscono in maniera trasparente e proporzionata».

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