Offerta sospetta di anomalia ed interesse al ricorso del concorrente non aggiudicatario
26 Giugno 2018
La sentenza richiama il principio di diritto enunciato dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 3 febbraio 2014, per cui, seppure la collocazione al terzo posto in graduatoria non comporti di per sé – con carattere di automatismo – il difetto di legittimazione del concorrente terzo graduato ad introdurre contestazioni sulle scelte operate dalla stazione appaltante in ordine all'offerta del secondo graduato, la cui possibile estromissione di gara consentirebbe lo scorrimento in posizione utile per poter aspirare all'aggiudicazione, ove, tuttavia, siffatta evenienza non ricorra, l'impresa terza classificata non è portatrice di un interesse strumentale concreto e diretto all'annullamento degli atti impugnati, non avendo, in ragione della postergazione al secondo concorrente utilmente graduato, alcuna chance di vittoria. Il sol fatto che l'offerta della seconda graduata sia stata sospettata di anomalia non comporta alcuna presunzione di illegittimità (o inaffidabilità) della stessa, ma solo la presenza di indici di possibili irregolarità che dovrebbero essere puntualmente vagliate dalla stazione appaltante, nel contraddittorio con l'interessata, laddove quest'ultima alla fine risulti aggiudicataria della gara. E' quindi preciso e non eludibile onere della società ricorrente non limitarsi a rilevare che l'offerta della seconda classificata è sospettata di anomalia dalla Commissione di gara, bensì evidenziare i profili di illegittimità e/o inaffidabilità della stessa che potrebbero trovare giustificazione nel corso dell'eventuale sub-procedimento di verifica, analogamente a quanto fatto per l'offerta della prima classificata. Il ricorso introduttivo è inammissibile per difetto di interesse nel caso in cui il ricorrente non deduce alcuna specifica censura in relazione all'offerta della seconda graduata, al fine di dimostrarne, nel contraddittorio della parte ed in modo definitivo, l'inaffidabilità e/o contrarietà con le vigenti norme di legge. |