Corrispondenza fra quote di partecipazione al RTI e quote di esecuzione delle prestazioni

11 Luglio 2018

È necessario che ciascuna impresa facente parte di un RTI sia qualificata per le prestazioni che si impegna a eseguire?

È necessario che ciascuna impresa facente parte di un RTI sia qualificata per le prestazioni che si impegna a eseguire?

Per rispondere al quesito, occorre anzitutto distinguere fra requisiti di qualificazione alla gara, quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo di imprese e quote di esecuzione dell'appalto in affidamento:

  • I requisiti di qualificazione alla gara attengono alle caratteristiche soggettive del concorrente che aspira all'affidamento del contratto pubblico e sono funzionali a valutare le potenzialità e la capacità del concorrente a realizzare quanto poi eventualmente aggiudicatogli;
  • Le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo di imprese esprimono le percentuali di ‘presenza' delle singole imprese riunite all'interno del RTI e si riflettono sulla responsabilità dei componenti dell'aggregazione;
  • Le quote di esecuzione dell'appalto in affidamento sono le porzioni di appalto che verranno effettivamente realizzate dalle singole imprese raggruppate nel caso di affidamento ( Cons. Stato, sez. V, 22 agosto 2016, n. 3666).

Il codice del 2006 stabiliva un principio di corrispondenza tra quota di partecipazione al RTI e quote di esecuzione delle prestazioni, in base al quale «nel caso di lavori, i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento» (art. 37, comma 13, d. lgs. n. 163 del 2006).

Con il nuovo codice dei contratti pubblici, tale principio è stato in un primo tempo limitato ai soli appalti di lavori (art. 1, comma 2-bis lett. a), d.l. n. 95 del 2012) e, in un secondo momento, è stato abrogato (art. 12, comma 8, del d.l. n. 47 del 2014).

La giurisprudenza ha però precisato che l'abrogazione di detto principio e, quindi, la cd. liberalizzazione della quota esecutiva, non fa venir meno la necessità che ciascuna impresa facente parte del RTI sia qualificata per la parte di prestazioni che si impegna a eseguire in base all'offerta, specie negli appalti di lavori, ove tale disciplina è prevista anche dall'art.92, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010 (Cons. Stato, sez. IV, 13 giugno 2018, n. 3623; Cons. Stato, sez. V, 25 febbraio 2016, n. 786; Cons. Stato, sez. V, 22 agosto 2016, n. 3666; TAR Bolzano, 5 aprile 2018, n. 113).

In altri termini, si ribadisce la necessaria corrispondenza tra requisiti di qualificazione e quote di esecuzione del contratto pubblico, mentre è venuto meno il parallelismo delle quote di partecipazione (inerenti all'organizzazione interna al raggruppamento temporaneo di imprese) in rapporto agli altri due valori anzidetti (TAR Campania, sez. I, 26 aprile 2018, n. 2782).

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