La clausola sociale declinata nel bando ritenuta illegittima deve essere oggetto di specifica impugnazione
03 Luglio 2018
L'eventuale violazione dell'art. 50 del Codice appalti riferita ad una clausola sociale ritenuta illegittima (nella specie imponeva l'applicazione ai lavoratori di un determinato CCNL) non dà luogo a nullità ma semplicemente ad illegittimità, con la conseguente necessità di far valere il vizio attraverso il consueto rimedio impugnatorio della clausola del capitolato. L'art. 21-septies della L. 7/8/1990, n. 241, stabilisce, infatti, che “E' nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge”. Quanto all'eventuale contrasto del capitolato speciale col diritto eurounitario, è sufficiente rilevare che il medesimo determina nell'atto amministrativo solo un vizio di illegittimità non diverso da quello che discende dal contrasto col diritto interno, posto che l'art. 21 - septies della L. 241/1990 non include, come sopra visto, la violazione del diritto europeo tra le cause di nullità del provvedimento. Pertanto la violazione del diritto dell'Unione Europea può essere fatta valere dinanzi al Giudice Amministrativo soltanto attraverso l'impugnazione dell'atto, pena la sua inoppugnabilità (Cons. Stato, Sez. III, 8/9/2014, n. 4538; Sez. VI, 31/3/2011, n. 1983; Sez. V, 19/5/2009, n. 3072). |