Il requisito di regolarità contributiva nel nuovo codice
03 Luglio 2018
Il testo dell'art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016 va interpretato, giusta il suo primo inciso, nel senso che, ai fini della legittima esclusione dalla gara, rilevano -fatta salva la deroga dell'ultimo inciso- le violazioni gravi, definitivamente accertate, consistenti nell'omesso pagamento dei contributi; a sua volta la previsione del penultimo inciso della medesima norma importa che siano qualificabili “gravi” tutte quelle “ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC)”, senza che possa essere attribuita portata normativa alcuna al richiamo dell'art. 8, che, in quanto riguardante altra fattispecie, è frutto di mero refuso. Tali disposizioni non sono state modificate dal d.lgs. correttivo del 2017, il quale al riguardo ha apportato solo correzioni di errori materiali. I commi 4, ultimo inciso, e 6 dell'art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016 vanno interpretati nel senso che il requisito della regolarità contributiva deve sussistere al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda e deve permanere per tutta la durata della procedura selettiva. La novità rispetto alle corrispondenti previsioni dell'art. 38, commi 1, lett. i) e comma 2, del d.lgs. n. 163 del 2006 è costituita da una maggiore ampiezza riconosciuta alla nozione di regolarità contributiva, dovendosi intendere per tale non solo l'avvenuto pagamento dei contributi previdenziali dovuti, ma anche la formalizzazione dell'impegno al pagamento, purché intervenuti prima della scadenza del detto termine. In altre parole, la norma attuale consente la partecipazione alla gara all'operatore economico che, al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda, pur non in regola con gli obblighi contributivi e pur raggiunto da un c.d. preavviso di DURC negativo (cioè dall'invito alla regolarizzazione già previsto dall'art. 31, comma 8, del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella legge n. 98 del 2013; oggi previsto dall'art. 4 del D.M. 30 giugno 2015), provveda tempestivamente a regolarizzare la propria posizione contributiva, eventualmente anche mediante richiesta di rateizzazione, sempre che la formalizzazione dell'impegno a sanare intervenga prima del termine di scadenza per la presentazione della domanda. |