Sovraindebitamento: ricorso congiunto per i componenti della famiglia

La Redazione
13 Luglio 2018

La L. n. 3/ 2012 nasce per dar rimedio al quadro reale delle famiglie sovraindebitate e la mancata espressa previsione non ostacola un'interpretazione estensiva del concetto di “debitore” di cui all'art. 6 financo a comprendere i componenti della “famiglia” che versi nella situazione rappresentata dalla norma.

La L. n. 3/ 2012 nasce per dar rimedio al quadro reale delle famiglie sovraindebitate e la mancata espressa previsione non ostacola un'interpretazione estensiva del concetto di "debitore" di cui all'art. 6 financo a comprendere i componenti della “famiglia” che versi nella situazione rappresentata dalla norma.

Poiché il filtro selettivo, enucleato dal primo comma dell'art. 6, consiste nella non assoggettabilità alla procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. n. 3/ 2012, possono senz'altro ritenersi legittimati ad accedere agli strumenti da quest'ultima disciplinati gli enti pure lato sensu collettivi, quindi le “famiglie”, in quanto i relativi componenti corrispondano alla qualifica di debitori civili sovraindebitati.

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