I limiti al divieto di commistione tra criteri soggettivi di qualificazione e criteri di valutazione dell’offerta
17 Luglio 2018
Il caso. Con ricorso al Tar la società seconda classificata impugnava l'aggiudicazione di una procedura aperta avente ad oggetto il “servizio di noleggio/lavaggio biancheria piana di divise del personale e lavaggio degli indumenti personali degli ospiti di articoli di proprietà dell'ente”, deducendo, tra gli altri motivi di impugnazione, l'elusione del divieto di commistione tra criteri soggettivi di capacità tecnica ed organizzativa (prequalificazione) e criteri afferenti alla valutazione dell'offerta ai fini dell'aggiudicazione. Il giudice di primo grado ha ritenuto infondate le censure proposte dal ricorrente; contro la sentenza di primo grado veniva interposto appello.
La questione. Il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del Tar rilevando che il principio della separazione tra criteri soggettivi di prequalificazione e criteri di aggiudicazione della gara debba “essere interpretato cum grano salis nelle procedure relative ad appalti di servizi”, potendo la stazione appaltante, nei casi in cui determinate caratteristiche soggettive del concorrente ridondino direttamente sull'oggetto del contratto, prevedere nel bando di gara elementi di valutazione della offerta tecnica di tipo soggettivo, concernenti la specifica attitudine del concorrente a realizzare lo specifico progetto oggetto di gara. In questo senso deporrebbe l'attuale previsione dell'art. 95, comma 6, lett. e), del d. lgs. n. 50 del 2016, secondo cui tra i criteri di aggiudicazione possono rientrare anche “l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto”. Tale disposizione, consacrerebbe, a livello di diritto positivo, per effetto della concomitante sollecitazione del diritto eurounitario, la linea interpretativa favorevole alla predetta commistione, già delineatasi nella giurisprudenza amministrativa nel vigore del d. lgs. n. 163 del 2006.
Sulla scorta di simili premesse, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il dogma di una invalicabile incomunicabilità tra requisiti soggettivi di pre-qualificazione ed elementi oggettivi di valutazione possa dirsi temperato nel nuovo diritto dei contratti pubblici, tutte le volte che gli aspetti organizzativi o di esperienza dell'offerente non siano destinati ad essere apprezzati in quanto tali, ma siano, viceversa, considerati quale parametro afferente alle caratteristiche oggettive della proposta contrattuale. |