I diversi profili della nomina della Commissione, anche in relazione ad “interferenze” della legislazione regionale della Liguria

Redazione Scientifica
17 Luglio 2018

Se la gara è stata bandita prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 50 del 2016, ed è dunque soggetta alla disciplina del d.lgs. n. 163 del 2006, quest'ultimo si applica...

Se la gara è stata bandita prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 50 del 2016, ed è dunque soggetta alla disciplina del d.lgs. n. 163 del 2006, quest'ultimo si applica anche per la parte relativa alla nomina del presidente della commissione, al che consegue la non applicabilità delle Linee Guida ANAC per la designazione delle commissioni di gara (approvate con delibera n. 5/2016).

E' da escludere che l'espressione “di norma”, contenuta nel comma 3 dell'art. 84 del d.lgs. n. 163 del 2006, ammetta la nomina nelle commissioni giudicatrici di contratti pubblici anche di soggetti esterni all'amministrazione che ha bandito la gara, purché esperti. Ed infatti la regola, alla quale eccezionalmente si può derogare, è solo che il presidente sia un dirigente, potendo tale figura essere sostituita, in caso di assenza, da un funzionario incaricato di funzioni apicali, ma sempre interno.

L'art. 13 della legge regionale ligure n. 5 del 2008 è chiaro nel prescrivere, al comma 2, che il presidente della commissione giudicatrice deve essere un dirigente dell'amministrazione regionale, mentre l'espressione “esperti nello specifico settore” contemplata nel successivo comma 4 appare – tenuto anche conto del richiamo alla disciplina in materia contenuta nel d.lgs. n. 163 del 2006 - riferibile ai soli componenti diversi dal presidente della commissione.

L'art. 84, comma 8, del d.lgs. n. 163 del 2006, nel consentire la nomina quali commissari di soggetti non appartenenti alla p.a. che indice la gara, non impone alla stazione appaltante alcun obbligo di motivare diffusamente in ordine alla scelta di nominare commissari esterni, limitandosi piuttosto a prescrivere che la stazione appaltante proceda alla verifica della predetta carenza prima di attingere a soggetti provenienti da altre realtà professionali.

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