Illegittima esclusione di RTI verticale in caso di autonomo possesso dei requisiti da parte delle imprese

Redazione Scientifica
17 Luglio 2018

Se ciascuna delle ditte costituitesi in RTI verticale, separatamente considerata, possiede i requisiti per partecipare alla gara, di guisa che la modalità del RTI...

Se ciascuna delle ditte costituitesi in RTI verticale, separatamente considerata, possiede i requisiti per partecipare alla gara, di guisa che la modalità del RTI verticale è del tutto indifferente ai fini della loro ammissione, è illegittima l'esclusione del RTI fondata sulla circostanza che “negli atti di gara, come confermato anche dal chiarimento 32, non vi è alcuna distinzione tra prestazioni principali e prestazioni secondarie (cfr art. 48 d.lgs. 50/2016)” e che “tale distinzione è presupposto indefettibile per la configurabilità di raggruppamenti temporanei di imprese di tipo verticale e per l'ammissibilità degli stessi alla gara”. Non si tratta di ammettere o meno un soccorso istruttorio, quanto piuttosto di verificare tutti i requisiti in capo alle imprese raggruppande nel RTI, ciascuna delle quali incontestabilmente possiede ciò che serve per partecipare alla gara, di guisa che la loro esclusione è ingiustificata ed immotivata, essendo stata disposta senza rendersi conto che – a prescindere dal nomen iuris attribuito dalle ricorrenti al proprio RTI – esse, quand'anche abbiano dato indicazioni per un possibile scorporo delle prestazioni, non hanno proceduto ad alcuna “distribuzione in forma verticale dei requisiti fra le partecipanti ad un costituendo raggruppamento”, essendo entrambe effettivamente in possesso di tutti i requisiti richiesti per partecipare anche nella forma del RTI.

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