Differenza tra attività di valutazione dell’offerta ed attività meramente preparatoria e istruttoria
18 Luglio 2018
Occorre distinguere, nell'ambito dell'operato della Commissione di gara, tra attività di valutazione dell'offerta ed attività meramente preparatoria e istruttoria. Mentre nel primo caso essa è chiamata a fare scelte discrezionali, in ordine alle quali v'è l'esigenza che tutti i suoi componenti offrano il loro contributo ai fini di una corretta formazione della volontà dell'organo collegiale, così necessariamente non avviene per le attività preparatorie, istruttorie e vincolate, rispetto alle quali il principio di collegialità può essere derogato, trattandosi di operazioni prive di ogni connotato valutativo (cfr., tra le altre, Cons. Stato, IV, n. 4196/2005); e, pur costituendo le operazioni di “abbinamento” degli elaborati un momento importante e delicato della procedura, esse rappresentano tuttavia operazioni meramente materiali, prive di ogni connotato discrezionale (cfr. Cons. Stato, III, n. 1368/2011). Ne deriva la legittimità della decisione da parte del Presidente di procedere da solo all'abbinamento degli elaborati alle buste contenenti l'identità dei concorrenti, trattandosi di mera attività materiale, obbligata e successiva all'esaurimento dell'attività di valutazione della giuria tecnica. |