L’errore nella compilazione del plico non necessariamente può integrare un segno di riconoscimento meritevole di essere sanzionato con l’esclusione

Redazione Scientifica
18 Luglio 2018

Come evidenziato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (cfr. sent. n. 26/2013, concernente le prove scritte nei pubblici concorsi), occorre distinguere due differenti ipotesi in cui, nell'ambito...

Come evidenziato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (cfr. sent. n. 26/2013, concernente le prove scritte nei pubblici concorsi), occorre distinguere due differenti ipotesi in cui, nell'ambito delle pubbliche selezioni, viene in rilievo la violazione della regola dell'anonimato posta a garanzia del principio di imparzialità dell'azione amministrativa (non potendosi applicare all'altra i principi giurisprudenziali elaborati in relazione ad una di esse).

Nell'ipotesi statisticamente più frequente, si tratta di controversie innescate dalla esclusione (o meno) da procedure concorsuali di candidati che abbiano apposto al proprio elaborato segni di riconoscimento. Al riguardo, la giurisprudenza è costante nell'affermare che la regola dell'anonimato degli elaborati scritti non può essere intesa in modo tanto tassativo e assoluto da comportare l'invalidità delle prove ogni volta che sussista un'astratta possibilità di riconoscimento, perché se così fosse sarebbe materialmente impossibile svolgere concorsi per esami scritti, giacché non si potrebbe mai escludere a priori la possibilità che un commissario riconosca una particolare modalità di stesura: è invece necessario che emergano elementi atti a provare in modo inequivoco l'intenzionalità del concorrente di rendere riconoscibile il suo elaborato. In tali ipotesi, l'annullamento di un elaborato per riconoscibilità dell'autore ne presuppone l'intenzionalità, che va desunta, per via indiretta o presuntiva, dalla natura in sé dell'elemento riconoscibile e dalla sua suscettività oggettiva di comportare la riferibilità dell'elaborato stesso a un determinato soggetto.

Nella diversa ipotesi, in cui la mancata osservanza della regola dell'anonimato è addebitabile all'Amministrazione nel contesto di una selezione comparativa, l'orientamento prevalente considera invece tale violazione rilevante in sé, senza che sia necessario (per inferirne la illegittimità) ricostruire a posteriori il possibile percorso di riconoscimento degli elaborati da parte dei soggetti chiamati a valutarli.

Tali principi sono stati dalla Sezione ritenuti integralmente operanti relativamente ad un concorso di progettazione.

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