Il requisito della sottoscrizione dei documenti costituenti parte integrante dell’offerta può essere soddisfatto anche da forme equipollenti
18 Luglio 2018
Nelle gare pubbliche la funzione della sottoscrizione della documentazione e dell'offerta è quella di renderla riferibile al presentatore dell'offerta vincolandolo all'impegno assunto, con la conseguenza che laddove tale finalità risulta in concreto conseguita, con salvaguardia del sotteso interesse dell'Amministrazione, non vi è spazio per interpretazioni puramente formali delle prescrizioni di gara. Pertanto, il requisito della sottoscrizione dei documenti che costituiscono parte integrante dell'offerta può essere soddisfatto anche da forme equipollenti, quali l'apposizione della sola sigla, unitamente al timbro dell'impresa e alle generalità del legale rappresentante. Inoltre, la presenza di una sottoscrizione non autografa ma scansionata sull'offerta tecnica non consente di ritenere la fattispecie in questione assimilabile all'ipotesi di carenza assoluta di firma, specie se si considera che l'apposizione del timbro della società in ogni pagina consente di ritenere l'offerta stessa riconducibile alla concorrente. |