Il giudizio di congruità dell’offerta e discrezionalità tecnica della stazione appaltante

19 Luglio 2018

La scelta di sottoporre l'offerta a verifica facoltativa di anomalia, ai sensi dell'art. 97, comma 6, d.lgs. 50 del 2016, è rimessa all'ampia discrezionalità della stazione appaltante, che la dispone soltanto laddove in base ad elementi specifici l'offerta appaia anormalmente bassa. Si tratta quindi di una valutazione ampiamente discrezionale che non richiede un'espressa motivazione e che risulta sindacabile solo in casi di macroscopica irragionevolezza o illogicità.

Il caso. L'impresa ricorrente impugnava l'aggiudicazione definitiva lamentando la presunta anomalia dell'offerta dell'aggiudicataria e l'omessa verifica di congruità della stessa da parte della stazione appaltante in violazione dell'art. 97 del d.lgs. n. 50 del 2016.

La questione. Il Collegio ha respinto il ricorso richiamando il principio secondo cui il giudizio di congruità dell'offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica della stazione appaltante. In particolare, la pronuncia chiarisce la distinzione, nell'ambito della disciplina di cui all'art. 97 del codice, tra l'obbligo di procedere alla verifica nei casi di anomalia individuati dalla legge e la facoltà riservata all'amministrazione di ipotizzare autonomamente, in base ad elementi specifici, casi di anomalia diversi da quelli prestabiliti.

In particolare, l'art. 97, comma 3 del d.lgs. n. 50 del 2016 (secondo cui «quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara») impone l'obbligo di svolgere una verifica di congruità dell'offerta, nei casi di anomalia individuati dalla previsione stessa; al contrario, il successivo comma 6 (secondo cui «la stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa») attribuisce alla stazione appaltante solo la facoltà di procedere alla suddetta verifica.

La soluzione. Nel caso di specie, ad avviso del Collegio ha evidenziato che non sussistevano «i presupposti per la verifica obbligatoria dell'anomalia, in quanto – pur risultando il punteggio attribuito all'offerta tecnica dell'aggiudicataria (62) superiore ai quattro quinti (56) dei corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare di gara (70) – l'offerta economica della stessa impresa ha ottenuto 17,25 punti, a fronte di un punteggio massimo di 30, i cui quattro quinti corrispondono a 24». Quindi la stazione appaltante non era tenuta ad avviare la fase di verifica dell'anomalia dell'offerta

Per concludere, dunque, il Collegio ha affermato che il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni della Pubblica Amministrazione sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell'istruttoria, senza poter tuttavia procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità dell'offerta e delle singole voci in quanto la scelta di sottoporre l'offerta a verifica di anomalia, ai sensi del comma 6 del suddetto art. 97, rimane una mera facoltà della stazione appaltante.

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