La dissociazione tra quote di qualificazione e di esecuzione può essere sanata con il soccorso istruttorio
20 Luglio 2018
Il Caso. Il Consorzio terzo classificato impugnava gli atti della procedura di gara di un appalto di lavori e, con riferimento al r.t.i primo classificato – che complessivamente considerato possedeva i requisiti per eseguire l'intero importo dei lavori – lamentava la mancata esclusione a causa della dissociazione tra quote di qualificazione e di esecuzione.
Il rapporto tra quote. Il Collegio ha anzitutto ricordato che il principio di necessaria corrispondenza tra quote di partecipazione e quote di esecuzione ai raggruppamenti è venuto meno con il d.l. n. 95 del 2012, per gli appalti di forniture e servizi, e con il d.l. n. 47 del 2014 per gli appalti di lavori. La mancata reintroduzione della regola nel nuovo codice dei contratti è indice della volontà legislativa di privilegiare il dato sostanziale costituito dall'effettivo possesso dei requisiti di qualificazione da parte dell'intero raggruppamento, fermo restando che l'esecuzione dovrà poi essere ripartita tra le imprese raggruppate nei limiti della qualificazione posseduta da ciascuna di esse.
Sul soccorso istruttorio. La corrispondenza tra quote di qualificazione e di esecuzione, però, ben può essere soddisfatta con l'applicazione del soccorso istruttorio. Ne consegue che non può essere pronunciata l'esclusione laddove la qualificazione necessaria all'esecuzione del lavoro sia posseduta dall'intero raggruppamento ma erroneamente ripartita tra le imprese raggruppate: in tal caso la stazione appaltante deve assegnare un termine al concorrente per correggere la dichiarazione circa la suddivisione delle quote di esecuzione al fine di riportarla nei limiti posseduti da ciascuna impresa raggruppata. Affermata la regola, il Collegio ha dato conto dell'esistenza di oscillazioni giurisprudenziali sulla applicabilità al caso in esame del soccorso istruttorio, come noto non ammesso quando si tratti di elementi relativi all'offerta economica e all'offerta tecnica. Tuttavia, abbracciando una visione sostanzialistica, il TAR ha ritenuto sproporzionato disporre l'esclusione di un intero raggruppamento che sia in possesso dei requisiti per eseguire l'intero contratto, a causa di una errata ripartizione delle prestazioni da eseguire all'interno del raggruppamento medesimo come risultante dalla dichiarazione presentata alla stazione appaltante ai fini della partecipazione. La modifica del riparto delle prestazioni non altera, infatti, gli elementi dai quali la stazione appaltante desume la convenienza economica e la qualità delle offerte presentate in gara, elementi i quali rappresentano il “nocciolo duro” della par condicio e che giammai potrebbero essere oggetto di soccorso istruttorio. |