In fase preconcordataria è ammissibile il procedimento competitivo ex art. 163-bis l.fall.

La Redazione
26 Luglio 2018

In pendenza del termine di cui all'art. 161, comma VI, l.fall. (fase preconcordataria), il Tribunale può porre in essere, con urgenza, le procedure competitive per la cessione, in unico contesto, dei rami di azienda, ex art. 163-bis l.fall.

In pendenza del termine di cui all'art. 161, comma VI, l.fall. (fase preconcordataria), il Tribunale può porre in essere, con urgenza, le procedure competitive per la cessione, in unico contesto, dei rami di azienda, ex art. 163-bis l.fall..

Ciò, in particolare, qualora non sia ancora stato emanato il decreto di ammissione alla procedura concordataria ed il piano concordatario si fondi, tra l'altro, sull'offerta irrevocabile d'acquisto (anche con diritto di pareggio o di rilancio esercitabile in una gara a due con l'aggiudicatario), formulata da uno specifico offerente, dei rami d'azienda in un unico contesto. In tal caso, l'istanza ex art. 163 bis l.fall. deve essere intesa come autorizzazione ad accettare l'offerta formulata quale atto urgente di straordinaria amministrazione ex artt. 161, comma VII e 163 bis l.fall. previo, esperimento, delle procedure competitive.

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