La mancata indicazione degli oneri della manodopera non è sanabile
02 Agosto 2018
La sentenza si inserisce nel noto dibattito interpretativo in ordine alle conseguenze della mancata indicazione degli oneri per la manodopera, accogliendo la soluzione più rigida che impone l'immediata esclusione del concorrente senza possibilità di ricorso al soccorso istruttorio.
In particolare, il TAR ha ritenuto che “la mancata separata indicazione nell'offerta economica dei costi della manodopera determina un'irregolarità non sanabile mediante il ricorso al soccorso istruttorio oggi disciplinato dall'art. 83 comma 9, d.lgs. 50 del 2016, atteso che tale istituto ammette l'esercizio della facoltà di integrazione da parte dei concorrenti solo in relazione alle carenze di elementi formali della domanda, mentre, nella specie, viene in rilievo la carenza di un elemento sostanziale, perché attinente al contenuto dell'offerta economica (cfr. TAR Umbria, 17 maggio 2017, n. 390; TAR Toscana, sez. I, 10 febbraio 2017, n. 217; TAR Molise, 9 dicembre 2016, n. 513; TAR Campania, Napoli, sez. III, 3 maggio 2017, n. 2358)”.
In altri termini, secondo la sentenza per le gare regolate dal nuovo Codice non vi sono più i presupposti per ricorrere al soccorso istruttorio in caso di mancata o incerta indicazione degli oneri di cui all'articolo 95, comma 10, avendo la nuova disciplina definitivamente rimosso ogni possibile residua incertezza sulla sussistenza di tale assoluto obbligo. |