Corrispondenza tra requisiti di qualificazione e quote di esecuzione nella fase di prequalificazione. I chiarimenti del Consiglio di Stato

Redazione Scientifica
28 Giugno 2018

In virtù del combinato disposto dell'art. 37 comma 12 del d.lgs. 163 del 2006 e dell'art. 95, comma 5, del d.P.R. 207 del 2010, non è precluso modificare la...

In virtù del combinato disposto dell'art. 37 comma 12 del d.lgs. 163 del 2006 e dell'art. 95, comma 5, del d.P.R. 207 del 2010, non è precluso modificare la compagine indicata in fase di prequalificazione, raggruppando altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti dal bando purché, come richiesto dalla seconda norma richiamata, “l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati”: ciò in quanto la necessaria corrispondenza tra requisiti di qualificazione e quote di esecuzione dei lavori sorge al momento della valutazione delle offerte presentate dal raggruppamento e non in fase di prequalificazione (limitata alla verifica del possesso dei requisiti idoneativi).

Come evidenziato in un'analoga fattispecie di lieve rettifica delle percentuali di partecipazione al raggruppamento detenute dalla mandante e dalla mandataria nell'ambito di un'ATI orizzontale (Cons. di Stato, V, 6 marzo 2017, n. 1041), l'esigenza di contemperamento tra il principio del libero accesso alle gare e quello di necessaria affidabilità degli operatori economici “verrebbe senz'altro frustrata ove si escludessero dalla gara quei soggetti costituiti in A.T.I. che, pur avendo offerto all'amministrazione idonee garanze circa il possesso dei requisiti di qualificazione, operano una lieve rettifica delle percentuali di partecipazione al raggruppamento detenute dalla mandante o dalla mandataria”, ove tali modifiche non rivestano carattere sostanziale e non siano, pertanto, in grado di aggirare la disciplina sui controlli circa il possesso dei requisiti di qualificazione. Ciò che rileva è infatti che la composizione dell'A.T.I. nei suoi singoli componenti sia rispettosa dei requisiti di qualificazione, ove essi siano soddisfatti complessivamente da parte dell'intera A.T.I., in quanto in tal caso non sussiste lesione, né della par condicio delle imprese partecipanti alla gara né delle garanzie offerte alla stazione appaltante.

Secondo principi giurisprudenziali consolidati, per un verso, il possesso dei requisiti speciali di partecipazione può attestarsi su una soglia minima, senza che a tale soglia debba necessariamente corrispondere l'entità delle quote di partecipazione al RTI, rientrante nella piena disponibilità degli associati, per altro verso l'obbligo di corrispondenza fra quote di partecipazione e quote di esecuzione dichiarate dalle imprese in raggruppamento temporaneo non impone anche l'ulteriore parallelismo, triplice e congiunto, tra requisiti di qualificazione, quote di partecipazione e quote di esecuzione (si veda Consiglio di Stato, Ad. Plen., n. 7 del 30 gennaio 2014);

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