Chiarimenti sulle incompatibilità degli ausiliari e dei coadiutori nominati nelle procedure concorsuali

La Redazione
03 Agosto 2018

Analisi dalla FNC sulle novità introdotte dal D.Lgs. 54/2018 in materia di incompatibilità degli ausiliari e dei coadiutori nominati nelle procedure concorsuali.

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti chiarisce, con comunicato pubblicato ieri, le nuove incompatibilità degli ausiliari e dei coadiutori nominati nelle procedure concorsuali a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 54/2018.

Il Decreto modifica sia la Legge fallimentare e la c.d. legge Prodi-bis, di cui al D.Lgs. n. 270/1999, sia la Legge n. 3/2012 recante disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento, ed il Codice delle leggi antimafia, di cui al D.Lgs. n. 159/2011.

Tra i motivi ostativi all'assunzione degli incarichi di curatore, di commissario, di amministratore giudiziario e di liquidatore del patrimonio, il legislatore annovera rapporti tipizzati dall'ordinamento, quali sono quelli di coniugio, di parentela, di affinità o di unione civile e convivenza, e rapporti ascrivibili alla categoria della assidua frequentazione, identificando quest'ultima nel rapporto "… derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali".

Rispetto a tale intervento normativo, osserva la Fondazione, la questione sembra essere squisitamente ideologica e/o morale, atteso che la fase del procedimento di nomina che viene direttamente colpita dall'applicazione dei nuovi obblighi di dichiarazione è quella dell'accettazione dell'incarico e non anche quella dello svolgimento delle funzioni – che deve essere improntata ai canoni della diligenza richiesta dalla natura dell'incarico – fase su cui i capi degli Uffici e il Presidente della Corte d'Appello esercitano poteri di vigilanza e di sorveglianza, come si evince dal chiaro tenore letterale delle nuove disposizioni.

In particolar modo ci si chiede se la realizzazione di tali obiettivi non si potesse efficacemente raggiungere con un intervento normativo più mirato che privilegiasse la diffusione di un meccanismo di rotazione degli incarichi per gli ausiliari, nei limiti di compatibilità rispetto alle disponibilità fornite, in modo simmetrico a quanto già è previsto per la rotazione dei CTU, la cui normativa coniuga l'esigenza della rotazione, sia con la trasparenza nel conferimento dell'incarico e la vigilanza da parte del Presidente dell'ufficio, sia con il necessario rapporto fiduciario tra professionista e magistrato.

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