Inammissibile il piano concordatario con assunzione in mancanza di partecipazione alla gara da parte dell’assuntore

La Redazione
10 Agosto 2018

In caso di concordato con assunzione il quale preveda la cessione totalitaria degli assets dietro pagamento di un prezzo, deve trovare applicazione la disciplina delle offerte concorrenti di cui all'art. 163 bis della Legge Fallimentare.

In caso di concordato con assunzione il quale preveda la cessione totalitaria degli assets dietro pagamento di un prezzo, deve trovare applicazione la disciplina delle offerte concorrenti di cui all'art. 163-bis della Legge Fallimentare.

A siffatta conclusione si giunge attraverso la lettura e l'interpretazione dello stesso dato normativo il quale, riferendosi all' “offerta da parte di un soggetto già individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, (…..) dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni”, lascia intendere come la ricerca dell'offerta economicamente più conveniente costituisca il fine di ogni attività traslativa del patrimonio del debitore, a prescindere dall'istituto giuridico alla base dell'offerta; e tale ricerca può avvenire solo tramite un procedimento competitivo. Appare evidente come non possa qualificarsi in termini di proposta concordataria con assunzione ai sensi dell'art. 163-bis l.fall., l'offerta irrevocabile di assunzione che espressamente escluda un impegno vincolante a partecipare alla gara da indire, in violazione dell'art. 163-bis l.fall.. Tale esclusione impedisce sia che tale offerta possa divenire irrevocabile, sia che la stessa possa essere accompagnata da garanzie da prestarsi delle forme e nei tempi stabiliti dal Tribunale, condizioni, queste, espressamente richieste dal suddetto referente normativo affinchè possa ritenersi configurabile e, quindi, ammissibile il concordato con assunzione.

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