Lo scioglimento dal contratto nel concordato
04 Settembre 2018
Lo scioglimento dal contratto ex art. 169-bis l.fall. può essere richiesto per tutti i contratti non espressamente esclusi dalla norma in cui almeno una parte debba adempiere alle proprie obbligazioni.
Nei contratti oggetto di possibile sospensione o scioglimento ex art. 169-bis l.fall. rientrano i contratti bancari di conto corrente, di anticipo su fatture o su ricevute bancarie, anche se la banca (che non ha ancora provveduto all'incasso) abbia già erogato il credito. |