Requisito di non iscrizione nel casellario informatico ANAC deve valutarsi con riferimento alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara

Redazione Scientifica
04 Settembre 2018

Un concorrente deve risultare non iscritto nel casellario informatico ANAC, non già alla data di pubblicazione del bando bensì rispetto a quella di presentazione della domanda di partecipazione...

Un concorrente deve risultare non iscritto nel casellario informatico ANAC, non già alla data di pubblicazione del bando bensì rispetto a quella di presentazione della domanda di partecipazione.

A prescindere dalla distinzione tra requisiti di carattere oggettivo e soggettivo, il predetto requisito di partecipazione alla procedura deve essere posseduto al momento di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura e, quindi, in ultimo, al momento di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Risponde ad un principio generale che i requisiti di partecipazione ad una procedura di selezione pubblica (anche per un concorso per l'accesso ad un impiego pubblico, cfr. art. 2, comma 7, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 “I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione” e Cons. Stato, sez. IV, 19 febbraio 2010, n. 995 che riconnette alla disposizione valenza generale per ogni settore pubblico) siano posseduti al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione; il periodo che intercorre tra la pubblicazione del bando e quello della scadenza del termine per la presentazione della domanda è reputato periodo utile all'acquisizione del requisito richiesto per la partecipazione alla procedura. È così garantita, del resto, la parità di trattamento di tutti i partecipanti alla procedura selettiva poiché è individuato uno stesso momento nel quale, per ognuno, vanno accertati i requisiti richiesti.

La specificazione per la quale l'esclusione dalla partecipazione va disposta “per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione”, letta come proposizione temporale non è di immediata comprensione, acquista, invece, contenuto se letta come proposizione condizionale ovvero “a condizione che perduri l'iscrizione”; con il significato che se il periodo di iscrizione è concluso, il fatto che in precedenza l'operatore sia stato iscritto non è causa di esclusione dalla procedura.

Ne consegue che la stazione appaltante è tenuta ad escludere l'operatore se perdura la sua iscrizione quando ha chiesto di partecipare, ovvero alla data di presentazione della domanda di partecipazione, poiché prima, e, dunque, per quel che interessa, alla data di pubblicazione del bando, non v'è neppure ancora partecipazione alla procedura da cui si può essere esclusi.

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