La debenza del contributo unificato in caso di impugnazione dell’atto di aggiudicazione “provvisoria” cui segua l’impugnazione dell’aggiudicazione

Redazione Scientifica
10 Settembre 2018

Richiama il recente indirizzo giurisprudenziale, secondo cui l'istanza relativa alla non debenza del contributo unificato relativo alla proposizione di motivi aggiunti...

Richiama il recente indirizzo giurisprudenziale, secondo cui l'istanza relativa alla non debenza del contributo unificato relativo alla proposizione di motivi aggiunti «è tesa a promuovere un accertamento che nei suddetti termini non sfugge all'ambito della giurisdizione amministrativa. Sarebbe difatti singolare che l'accertamento richiesto fosse inibito proprio al Giudice che è chiamato dalla legge a esaminare il contenuto intrinseco degli stessi atti di parte (ricorso originario e successivi motivi aggiunti), e che per tale ragione nell'ambito del proprio percorso logico deve, quindi, necessariamente verificare in primis se s'imponga un'autonoma disamina dei motivi aggiunti, o invece questi non la richiedano poiché realizzano una dilatazione soltanto formale del thema decidendum.

Ai sensi del n. 6-bis.1. dell'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante il “testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia” ed alla luce di quanto precisato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 6 ottobre 2015, resa nella causa C-61/14, spetta al giudice nazionale esaminare gli oggetti dei ricorsi presentati da un amministrato o dei motivi dedotti dal medesimo nel contesto di uno stesso procedimento. Il giudice nazionale, se accerta che tali oggetti non sono effettivamente distinti o non costituiscono un ampliamento considerevole dell'oggetto della controversia già pendente, è tenuto a dispensare l'amministrato dall'obbligo di pagamento di tributi giudiziari cumulativi

Sul punto, va rilevato come nelle gare pubbliche l'aggiudicazione provvisoria abbia natura di atto endoprocedimentale, come tale provvisorio e instabile, che determina una scelta non ancora definitiva del soggetto aggiudicatario. In tal senso, si è osservato che la possibilità che alla aggiudicazione provvisoria non segua quella definitiva è un evento del tutto fisiologico, inidoneo di per sé a ingenerare qualunque affidamento tutelabile ed obbligo risarcitorio, e che rientra nel potere discrezionale dell'Amministrazione il disporre la revoca (o l'annullamento) del bando di gara e degli atti successivi fino a quando non sia intervenuta l'aggiudicazione definitiva (Cons. Stato, sez. VI, 6 maggio 2013, n. 2418). L'impugnazione dell'aggiudicazione provvisoria, secondo una costante giurisprudenza, ha dunque carattere facoltativo (Cons. Stato, sez. IV, 7 novembre 2014, n. 5497).

12.1.3. Ne consegue che, a giudizio del Collegio, l'atto di motivi aggiunti non configura quell'ampliamento considerevole dell'oggetto della controversia già pendente che, secondo la cennata pronuncia del giudice europeo, legittima il pagamento di “tributi giudiziari cumulativi”, sicché lo stesso non deve scontare l'importo del contributo unificato.

A opposto approdo, e per evidenti ragioni, si deve pervenire col riguardo all'atto di motivi aggiunti, col quale si impugna l'aggiudicazione definitiva. In questo caso, infatti, l'oggetto dell'atto segna l'estensione della lite all'esito definitivo della procedura comparativa, con insorgenza di un affidamento qualificato in capo all'aggiudicatario, e con onere di impugnazione del relativo provvedimento, pena l'improcedibilità del ricorso introduttivo. In tale secondo caso, dunque, si è in presenza del requisito dell'ampliamento considerevole prospettato dalla decisione da ultimo richiamata.

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