Obbligo di indizione di nuova gara, ove sia scaduto il contratto e permanga la necessità per l’Amministrazione di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni
11 Settembre 2018
In materia di rinnovo o proroga dei contratti pubblici di appalto di servizi non vi è alcuno spazio per l'autonomia contrattuale delle parti in quanto vige il principio inderogabile, fissato dal legislatore per ragioni di interesse pubblico, in forza del quale - salve espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa comunitaria - l'Amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara pubblica. La proroga, nell'unico caso oggi ammesso ai sensi dell'art. 106, del d.lgs. n. 50 del 2016, ha carattere di temporaneità e rappresenta uno strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un vincolo contrattuale ad un altro. |