Integrazione documentale inerente alla dimostrazione di un requisito di partecipazione dichiarato

Redazione Scientifica
13 Settembre 2018

Non sussiste alcun uso distorto o illegittimo del soccorso istruttorio, in violazione del principio di par condicio dei concorrenti, nel caso in cui non sia in discussione il possesso del requisito di capacità tecnica (nella specie “contratto di punta”) ma...

Non sussiste alcun uso distorto o illegittimo del soccorso istruttorio, in violazione del principio di par condicio dei concorrenti, nel caso in cui non sia in discussione il possesso del requisito di capacità tecnica (nella specie “contratto di punta”) ma la Stazione appaltante abbia soltanto consentito di integrare elementi dichiarativi non esplicitati nel documento di gara e, trattandosi di irregolarità essenziale sanabile, abbia ammesso il concorrente a soccorso istruttorio previo pagamento della sanzione pecuniaria ex art. 46 comma 1 ter e 38, comma 2 bis, del d.lgs. 163 del 2006: ciò in piena coerenza con il principio del favor partecipationis e di parità di trattamento delle concorrenti ed al fine di evitare esclusioni meramente formalistiche che non soddisfano l'interesse sostanziale della Stazione appaltante alla selezione del concorrente che, in possesso dei requisiti richiesti dalla legge di gara, risulti il più idoneo all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'affidamento. In questo caso, infatti, il soccorso istruttorio non è utilizzato strumentalmente al fine di consentire alla concorrente l'acquisizione in gara di un requisito o di una condizione di partecipazione mancante alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta né per consentirle un'inammissibile integrazione o modificazione postuma dell'offerta formulata, ma al solo ed esclusivo fine di provvedere ad un'integrazione documentale inerente l'indicazione dei servizi di punta comprovanti il possesso del requisito rispetto all' elencazione contenuta nel plico di gara.

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