Rapporti tra le violazioni di natura fiscale e le fattispecie relative agli illeciti professionali

Redazione Scientifica
14 Settembre 2018

Una precedente esclusione per irregolarità fiscale non può assumere rilievo, quale motivo di esclusione, in termini di grave illecito professionale, e quindi circostanza da...

Una precedente esclusione per irregolarità fiscale non può assumere rilievo, quale motivo di esclusione, in termini di grave illecito professionale, e quindi circostanza da dichiarare, atteso che, diversamente opinando, si realizzerebbe una indefinita protrazione di efficacia, “a strascico”, delle violazioni relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse, laddove l'art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016 ne riconosce l'efficacia escludente alla partecipazione alla gara solamente sino al momento in cui il concorrente non provveda alla regolarizzazione della propria posizione, od anche ottenga la rateizzazione del debito tributario e sia in regola con i relativi pagamenti.

Oltre a questo primo profilo di ordine sistematico, milita, sul piano interpretativo, per tale conclusione anche la circostanza per cui l'articolo 80, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti pubblici del 2016 - per quanto norma di non agevole esegesi stante la disomogeneità delle fattispecie contemplate - sembra comunque permeata da una nozione di attualità dell'illecito, nel senso di annettere rilievo ai soli fatti commessi in un arco temporale tale da fare ritenere effettivamente vulnerato il rapporto fiduciario con il concorrente.

In relazione alla fattispecie predetta non è quindi più predicabile il pregresso orientamento – formatosi nella vigenza dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006 – secondo cui graverebbe sul concorrente l'obbligo di rappresentare alla stazione appaltante qualunque circostanza o informazione suscettibile di incidere sulla gara (quand'anche non qualificabile ex se come ‘grave illecito professionale') e secondo cui la mancata dichiarazione di tali circostanze e informazioni rivelerebbe di per sé la scarsa affidabilità professionale del concorrente.

Dall'attuale quadro normativo emerge che la preclusione alla partecipazione alle gare per effetto della produzione di false dichiarazioni o falsa documentazione resta confinata alle due ipotesi tipiche: a) dell'esclusione dalla medesima gara nel cui ambito tale produzione è avvenuta; b) dall'esclusione da ulteriori e successive gare (ma soltanto nel caso in cui sia intervenuta l'iscrizione dell'impresa nel casellario informatico nelle ipotesi e con i limiti di cui al comma 5, lettera f-ter) e di cui al comma 12 dell'articolo 80). Resta invece preclusa alle stazioni appaltanti la possibilità di valutare autonomamente ai fini escludenti la condotta di un concorrente il quale abbia prodotto false dichiarazioni o falsa documentazione nell'ambito di una precedente gara e non sia stato iscritto nel casellario informatico dell'Autorità. Resta naturalmente salva l'ipotesi escludente relativa al caso in cui, al momento rilevante ai fini della successiva procedura, perduri la circostanza escludente cui si riferiva l'originaria falsità (ad es.: la situazione di irregolarità fiscale o contributiva inizialmente dichiarata come sussistente – ma in realtà non posseduta).

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.