Inammissibilità del concordato e divieto di azioni esecutive e cautelari

La Redazione
19 Settembre 2018

L'intervento del legislatore che - con l'art. 33, comma 1, lett. c), n. 1, lett. b), ha aggiunto al primo comma dell'art. 168 l.fall., dopo la parola “esecutive”, le parole “e cautelari”, senza alcuna ulteriore distinzione, precisazione, riserva o deroga, deve senz'altro intendersi consapevolmente finalizzato a porre fine ad ogni incertezza introducendo espressamente un divieto generalizzato di proposizione di qualsiasi azione cautelare, senza eccezioni.

L'intervento del legislatore che - con l'art. 33, comma 1, lett. c), n. 1, lett. b), ha aggiunto al primo comma dell'art. 168 l.fall., dopo la parola “esecutive”, le parole “e cautelari”, senza alcuna ulteriore distinzione, precisazione, riserva o deroga, deve senz'altro intendersi consapevolmente finalizzato a porre fine ad ogni incertezza introducendo espressamente un divieto generalizzato di proposizione di qualsiasi azione cautelare, senza eccezioni.

Il termine “creditori”, che identifica i destinatari del divieto, non può essere inteso nel senso restrittivo di “creditori di una somma di denaro”, ma indica invece, conformemente del resto ad una sua più esatta accezione nella terminologia giuridica, ogni soggetto che sia (o si affermi) creditore di una qualsiasi prestazione, positiva (consistente in un dare o un facere) o negativa (consistente, invece, in un'astensione o un pati).

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