Riservatezza delle offerte e conservazione dei plichi nelle procedure telematiche
27 Settembre 2018
La vicenda. All'esito di una procedura di gara svoltasi con modalità telematiche, la ricorrente impugnava l'aggiudicazione in favore della prima graduata nonché tutti gli atti ad essa presupposti, compresa la legge di gara e tutti i verbali relativi allo svolgimento delle sedute di analisi comparativa delle offerte, lamentando la violazione della garanzia di riservatezza delle offerte per mancata indicazione delle modalità di conservazione dei plichi. Tale specificazione, secondo la ricorrente, sarebbe invece stata vieppiù necessaria nel caso di specie, vertendosi di una procedura svolta con modalità telematica in cui la legge di gara consentiva a ogni singolo commissario di esaminare i progetti presentati.
La questione controversa. La questione controversa attiene alla legittimità di una procedura telematica in cui la commissione non ha dato dettagliatamente contro delle specifiche modalità di custodia dei plichi e/o degli strumenti utilizzati per garantire la segretezza delle offerte pur essendo consentito, dalla lex specialis, a ogni singolo commissario di esaminare i progetti presentati.
La soluzione offerta dalla Sentenza. Il TAR ha escluso la violazione del principio di segretezza delle offerte e riservatezza nella conservazione dei plichi rifacendosi al consolidato orientamento per cui non sussiste un onere di specificare nel verbale di gara le cautele adottate a tutela della segretezza del contenuto di quanto prodotto dai concorrenti e per cui la legittimità della procedura selettiva deve essere valutata in modo sostanziale e non meramente formale. In particolare, la mancata dettagliata indicazione nei verbali di gara delle specifiche modalità di custodia dei plichi e/o degli strumenti utilizzati per garantire la segretezza delle offerte non costituisce di per sé motivo di illegittimità del verbale e della complessiva attività posta in essere dalla commissione di gara, dovendo invece aversi riguardo al fatto che, in concreto, sia stata alterata la genuinità delle offerte. Nel caso di specie, pur trattandosi di una procedura svolta con modalità telematiche, la specificazione contenuta nel verbale di gara che il presidente ha provveduto a “loggare” sulla piattaforma “start” i membri della commissione, significa che per ciascuno di essi è stato possibile accedere ai progetti dei concorrenti mediante username e password, ciò che concretizza una idonea cautela a tutela della riservatezza delle offerte. |