Omessa dichiarazione di una pregressa sanzione di “modesto” valore: è illegittima l’automatica esclusione dalla gara.

Alessandro Balzano
29 Settembre 2018

Se, da un lato, il concorrente di una gara pubblica è tenuto – ai sensi dell'art. 80, co. 5, del D.Lgs. 50/2016 - a dichiarare qualsiasi episodio pregresso anche astrattamente configurabile come illecito professionale, non può essere sanzionato con l'esclusione dalla procedura il concorrente che non abbia dichiarato, in sede di partecipazione, l'esistenza di una sanzione di modesto valore e riferita a prestazioni accessorie non direttamente ricomprese nel contratto di appalto principale.

Il caso Durante l'espletamento di una procedura per l'affidamento di servizi connessi a quello di riscossione tributi, il concorrente veniva escluso dalla gara in quanto, durante la formale verifica della documentazione da quest'ultimo prodotta, veniva rilevata l'omessa dichiarazione circa l'esistenza di una sanzione comminata - nell'anno precedente – da altra pubblica amministrazione.

Avverso tale esclusione insorgeva il concorrente pretermesso il quale invocava, tra le altre, la falsa applicazione dell'art. 80 comma 5) del d. lgs. n. 50/2016.

Più precisamente, il concorrente escluso – insistendo per la veridicità/completezza della dichiarazione resa in sede di gara - precisava che la sanzione irrogatale da altra amministrazione, non solo fosse di modesto valore (€ 3.000,00) ma, soprattutto, che il suo ambito di applicazione non sarebbe riconducibile ad alcuna attività posta in essere nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto, con conseguente inapplicabilità della sanzione espulsiva prevista dell'art. 80, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016.

L'iter argomentativo del Collegio.

L'iter argomentativo del Collegio, muove da una serie di considerazioni preliminari.

Difatti, stato ribadito che l'art. 80, comma 5, d.lgs. n. 50/2016 ha sancito nel nostro ordinamento un “obbligo” - espressione di buona fede precontrattuale - in forza del quale il concorrente di una procedura ad evidenza pubblica è tenuto a dichiarare situazioni ed eventi potenzialmente rilevanti ai fini del controllo sull'effettivo possesso dei requisiti di ordine generale e che, in capo al concorrente medesimo, non residua alcun margine di valutazione e/o facoltà di sindacare i fatti da dichiarare, sussistendo un obbligo di onnicomprensività della dichiarazione.

Tuttavia, sempre a giudizio del Collegio, la fattispecie al suo vaglio meritava alcune riflessioni ulteriori, tenuto conto della peculiarità della fattispecie in esame.

Difatti, come precisato dalla ricorrente, la sanzione di cui era destinataria, sebbene temporalmente riconducibile all'esecuzione del contratto, in realtà si riferiva ad una eventuale (ed ipotizzata) estensione del servizio oggetto di appalto e – più precisamente - a prestazioni comunque accessorie rispetto a quelle già affidatele.

A tale considerazione – poi valutata positivamente dal Collegio - andava aggiunto che la minima rilevanza economica della sanzione (meno dell'1% del valore annuo della commessa) era tale da escludere, a priori, alcuna rilevanza ai fini dell'applicabilità dell'art. 80, comma 5, d.lgs. n. 50/2016.

Le conclusioni del TAR adito.

Il Collegio, pertanto, valutata l'irrilevanza dell'omissione dichiarativa, ha concluso rilevando che – nella fattispecie – si sarebbe dovuto privilegiare il principio del favor partecipationis, piuttosto che, come avvenuto, provvedere alla definitiva esclusione del concorrente, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

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