Inammissibilità del concordato e prededuzione del credito del professionista

La Redazione
01 Ottobre 2018

Non può concedersi la prededuzione, nel successivo fallimento, al credito del professionista che ha assistito un debitore nella fase di “preconcordato” qualora la domanda di concordato sia dichiarata inammissibile e – comunque – quando la dichiarazione di fallimento non è preceduta dall'apertura della procedura concorsuale minore; men che meno se erano già pendenti istanze di fallimento. In tali casi l'attività del professionista non può ritenersi funzionale all'accesso alla domanda di concordato.

Non può concedersi la prededuzione, nel successivo fallimento, al credito del professionista che ha assistito un debitore nella fase di “preconcordato” qualora la domanda di concordato sia dichiarata inammissibile e – comunque – quando la dichiarazione di fallimento non è preceduta dall'apertura della procedura concorsuale minore; men che meno se erano già pendenti istanze di fallimento. In tali casi l'attività del professionista non può ritenersi funzionale all'accesso alla domanda di concordato.

La prededucibilità, proprio perché l'art. 111, comma 2, l.fall. fa riferimento alla funzionalità rispetto alla procedura concorsuale, non può essere riconosciuta per il solo fatto che la prestazione sia stata resa, a prescindere, non già dell'utilità, ma persino della idoneità in astratto dell'attività svolta al conseguimento dell'apertura di una procedura di concordato - in carenza dei requisiti minimi ed essenziali di fattibilità tecnica, ancorché solo teorica - con sostanziale disapplicazione dell'art. 111 l.fall..

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